BIM obbligatorio negli appalti pubblici: soglie, obblighi e come adeguarsi 2026

Come sappiamo, da alcuni anni il BIM è entrato stabilmente nel linguaggio degli appalti pubblici, ma intorno all'obbligo BIM circola ancora parecchia confusione — a partire dalla soglia oltre la quale scatta. C'è chi lo ritiene obbligatorio per qualsiasi opera pubblica e chi lo lega ancora a un importo che, nel frattempo, è cambiato. Fare chiarezza è utile a stazioni appaltanti, imprese e professionisti, perché sbagliare l'inquadramento significa impostare male una gara o affrontarla senza gli strumenti richiesti.
La cornice normativa è l'articolo 43 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) con il relativo Allegato I.9. In questo articolo vediamo da quando l'obbligo è operativo, per quali importi vale davvero oggi, cosa comporta in concreto per chi partecipa alle gare e quali competenze servono per adeguarsi.
Cosa sia il Building Information Modeling e come funzioni nella pratica lo abbiamo spiegato in un articolo dedicato: qui diamo per acquisita la metodologia e ci concentriamo sull'obbligo normativo.
Da quando è obbligatorio il BIM e per quali importi
L'articolo 43 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi sull'esistente. È il passaggio che ha trasformato il BIM da facoltà — come era nel vecchio Codice del 2016 — a obbligo di legge.
Qui va sfatato l'equivoco più diffuso. La versione originaria del Codice fissava la soglia dell'obbligo a un milione di euro, ed è il dato che ancora oggi si legge in molte fonti. Ma il Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024), in vigore dal 31 dicembre 2024, ha modificato l'articolo 43 e ha innalzato la soglia a due milioni di euro. Oggi, quindi, l'obbligo di gestione informativa digitale riguarda le opere di nuova costruzione e gli interventi su costruzioni esistenti con importo superiore a 2 milioni di euro. Non è un dettaglio da poco: molte gare che con la vecchia soglia sarebbero rientrate nell'obbligo, oggi ne restano fuori.
Restano alcune precisazioni importanti. L'obbligo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che non riguardino opere già realizzate in precedenza con metodologia BIM. Per gli interventi su edifici di interesse culturale (art. 10 del Codice dei beni culturali) l'obbligo scatta invece al superamento della soglia di rilevanza europea. E per gli appalti sotto soglia il BIM non è imposto, ma il comma 2 dell'articolo 43 consente alle stazioni appaltanti di attribuire un punteggio premiale a chi lo utilizza: un incentivo che, di fatto, spinge la sua diffusione ben oltre i casi obbligatori.
Vale la pena guardare la traiettoria di lungo periodo, perché racconta dove sta andando il settore. Quando l'obbligo fu introdotto per la prima volta, con il Decreto Baratono del 2017, riguardava soltanto le opere di importo elevatissimo — oltre 100 milioni di euro nel 2019 — per poi abbassarsi progressivamente edizione dopo edizione. La soglia dei due milioni odierna è l'ultima tappa di questo percorso, non il suo punto d'arrivo: la direzione è chiaramente quella di una digitalizzazione sempre più capillare degli appalti pubblici.
Cosa cambia per stazioni appaltanti e imprese
L'obbligo non si esaurisce nell'uso di un software. L'Allegato I.9 del Codice definisce un quadro preciso di metodi e strumenti che l'amministrazione deve mettere in campo e che l'impresa deve saper gestire.
Un chiarimento terminologico aiuta a inquadrare la portata dell'obbligo. Il nuovo Codice non parla più di "metodi e strumenti elettronici specifici", come faceva il testo del 2016, ma di gestione informativa digitale delle costruzioni (GID): un concetto più ampio, allineato allo standard internazionale ISO 19650, che comprende la definizione dei requisiti informativi, la produzione dei modelli, la condivisione e verifica dei dati e la loro conservazione lungo l'intero ciclo di vita dell'opera. In questo quadro il BIM è il cuore operativo, ma la GID è il processo complessivo entro cui si colloca. È una distinzione che conta, perché ricorda che l'obbligo non riguarda "saper usare un programma", ma saper governare i dati di un'opera con metodo e responsabilità definite.
Il primo elemento è il Capitolato Informativo, il documento — già disciplinato dal D.M. 560/2017, il cosiddetto Decreto Baratono, aggiornato dal D.M. 312/2021 — con cui la stazione appaltante definisce requisiti, obiettivi e regole della gestione informativa. È il riferimento su cui l'operatore economico costruisce la propria offerta di gestione informativa e il piano di gestione informativa. In pratica, chi partecipa a una gara BIM non presenta solo un progetto: presenta anche il modo in cui intende produrre, condividere e coordinare le informazioni.
Il secondo elemento è l'Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat, o Common Data Environment), la piattaforma su cui confluiscono i modelli e i dati del progetto, accessibile a tutti i soggetti coinvolti secondo regole definite. È il cuore operativo del metodo: garantisce che progettisti, imprese e amministrazione lavorino su informazioni aggiornate e tracciabili, riducendo errori, sovrapposizioni e contenziosi.
Per le stazioni appaltanti tutto questo comporta un adeguamento organizzativo — dotarsi degli strumenti, formare il personale, saper redigere il capitolato informativo e valutare le offerte su base digitale. Per le imprese significa dover disporre al proprio interno delle figure professionali capaci di gestire l'intero processo. Ed è qui che si gioca la vera partita competitiva.
Al di là dell'obbligo, del resto, il metodo porta con sé vantaggi concreti che spiegano perché il legislatore lo spinga. La modellazione informativa consente di individuare in anticipo le interferenze tra le diverse discipline — le cosiddette attività di clash detection —, di stimare con maggiore precisione quantità e costi, e di ridurre le varianti in corso d'opera, che nei cantieri pubblici sono una delle principali cause di ritardi e contenziosi. In altre parole, il BIM non è solo un requisito di gara: è uno strumento che incide sulla qualità e sulla marginalità dell'intera commessa.
Come adeguarsi: le competenze e le certificazioni BIM
La normativa, insieme alla prassi consolidata (le norme UNI 11337 e lo standard internazionale ISO 19650), ha delineato un sistema di figure professionali con ruoli distinti. Il BIM Specialist è l'operatore che modella e produce i contenuti informativi; il BIM Coordinator coordina i modelli delle diverse discipline e ne verifica la coerenza; il BIM Manager governa l'intero processo a livello di organizzazione, definendo standard e procedure; il CDE Manager presidia l'ambiente di condivisione dei dati. Sono ruoli complementari, e un'impresa strutturata ha bisogno di coprirli tutti.
Queste competenze possono essere certificate secondo la norma UNI 11337-7, con certificazione rilasciata da organismi accreditati Accredia. La certificazione non è un obbligo di legge in sé, ma sta diventando un requisito di fatto: nelle gare BIM la capacità di dimostrare competenze certificate fa la differenza, e per il singolo professionista rappresenta la prova spendibile di una qualifica sempre più richiesta.
È su questo terreno che si colloca il percorso BIM di Dirextra, pensato per formare le figure che la normativa e il mercato richiedono, dalla modellazione al coordinamento fino alla gestione del processo. Un percorso che unisce la padronanza degli strumenti alla comprensione del quadro normativo — perché, come mostra proprio la vicenda della soglia, nel BIM la competenza tecnica senza quella normativa lascia scoperti.
L'obbligo introdotto dall'articolo 43 non va letto solo come un adempimento, ma come la direzione ormai stabile del settore. Il BIM, del resto, è uno dei due pilastri della digitalizzazione dei contratti pubblici, insieme all'ecosistema nazionale di e-procurement — la gestione interamente telematica delle gare, operativa dal 1° gennaio 2024. Le due dimensioni convergono verso un unico modello di appalto digitale, in cui dati di progetto e procedure di gara viaggiano su piattaforme interoperabili.
La spinta, inoltre, non si ferma alle imprese. Il MIT, che nel 2026 ha aggiornato le proprie Linee Guida sulla gestione informativa digitale, sta muovendo anche la qualificazione delle stazioni appaltanti verso il possesso di competenze BIM strutturate: un segnale che il metodo diventerà un requisito organizzativo tanto per chi partecipa alle gare quanto per chi le bandisce. La soglia dei due milioni è la linea attuale, ma chi acquisisce oggi le competenze giuste non si limita a rispettare una regola: si posiziona in vantaggio su un mercato in cui il BIM sarà presto lo standard ordinario, e non più l'eccezione riservata alle grandi opere.
Per informazioni sui percorsi di formazione e certificazione BIM e sulle modalità di iscrizione puoi scrivere a master@dirextra.com o chiamare il Numero Verde gratuito 800 821 796.
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