
Decreto Correttivo Codice Appalti: le novità del 2025
Il Decreto correttivo del Codice Appalti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto modifiche significative rispetto al Decreto Legislativo 36/2023. Il provvedimento, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, corregge criticità emerse nell’applicazione del codice, risponde alle richieste di adeguamento avanzate dall’Unione Europea e semplifica le procedure burocratiche.
Il Decreto interviene su oltre 70 articoli del nuovo Codice Appalti e introduce tre nuovi Allegati, apportando sostanziali cambiamenti in numerosi ambiti. Tra i punti chiave si evidenziano le nuove disposizioni relative alla nomina del RUP (Responsabile Unico del Progetto), le prescrizioni aggiornate sull’applicazione della metodologia BIM nei Contratti Pubblici e la revisione dell’iter per la partecipazione alle gare d’appalto.
Questi interventi mirano a rendere più efficiente e trasparente l’intero sistema degli Appalti Pubblici, riducendo le complessità delle procedure e migliorando la competitività del settore. Il Correttivo nuovo Codice Appalti segna dunque un passo importante verso un assetto normativo più snello e conforme agli standard europei, con impatti rilevanti per imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.
Ma come adeguarsi al nuovo quadro normativo, evitando di incorrere in sanzioni? Nei prossimi paragrafi andremo ad esplorare i cambiamenti più significativi, facendo presente che per un aggiornamento completo e dettagliato, Dirextra Alta Formazione offre il Master Executive in Appalti e Contratti Pubblici, che comprende nel programma anche il Correttivo Appalti.
Lavori Pubblici Correttivo nuovo Codice Appalti: l’equo compenso
Benché il nuovo Codice Appalti sia ormai in vigore dal 2023 (puoi trovare il testo integrale sul sito Bosetti e Gatti), è nata la necessità di una revisione completa degli articoli, al fine di chiarire alcuni punti importanti sulle procedure che riguardano il settore delle costruzioni e risolvere le criticità emerse in questi anni.
All’interno del D. Lgs 209/2024, uno dei principali cambiamenti riguarda l’equo compenso, un argomento largamente dibattuto in materia di gare di progettazione, al fine di garantire un trattamento economico adeguato ai progettisti, riducendo fenomeni di sottopaga e scarsa qualità progettuale.
In particolare, all’articolo 14 del testo Correttivo Codice Appalti si afferma che, per i contratti con importo superiore a 140.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli stessi seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
- Per il 65% dell’importo determinato come base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso;
- Il restante 35% dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo 2-bis dell’Allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%.
I corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili.
È prevista anche una verifica delle offerte anomale, escludendo in automatico dalla competizione della procedura di gara le proposte non coerenti con il principio dell’equo compenso.
Per quanto riguarda i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura ad affidamento diretto, con importi inferiori a 140.000 euro, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.
Correttivo Codice Appalti BIM: novità anche in ambito digitale
Il Decreto Correttivo Codice Appalti ha apportato dei cambiamenti anche nell’ambito della digitalizzazione delle progettazioni, compresa la metodologia BIM, per la quale è stata spostata la soglia minima di obbligatorietà, che resta comunque in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
Più nel dettaglio, mentre con il nuovo Codice Appalti veniva considerato un importo base di gara pari a 1 milione di euro, ora la soglia viene spostata a 2 milioni di euro, intesa come stima del costo presunto dei lavori.
Inoltre, gli strumenti digitali sono obbligatori anche per i lavori sugli edifici classificati come beni culturali, con un importo superiore alla soglia comunitaria di 5.538.000 euro.
Il decreto prevede l'implementazione di piattaforme digitali interoperabili per facilitare la condivisione dei modelli informativi tra i diversi attori coinvolti nel processo di progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche.
Per quanto riguarda il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), in caso di un suo malfunzionamento, è possibile procedere comunque all’aggiudicazione, qualora l’offerente dovesse fornire un’autocertificazione, fermo restando l’obbligo di completare le verifiche di possesso dei requisiti.
Vi sono poi altri due aspetti importanti da tenere in considerazione: il primo è che è prevista una suddivisione dei compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti, per il caricamento dei documenti sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).
Il secondo è che dovranno essere chiarite le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) da parte dell’AgID, in accordo con l’ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per la trasformazione digitale e ACN.
Decreto correttivo del Codice Appalti: il RUP
La figura del RUP aveva già subito delle radicali modifiche con l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, in quanto da Responsabile Unico del Procedimento era diventato Responsabile Unico del Progetto, ampliando le proprie responsabilità e competenze.
Con il Correttivo Appalti, all’articolo 75, vengono introdotte delle modifiche all’Allegato I. 2 del D. Lgs. 36/2023 per quanto concerne il supporto al RUP nell’assolvimento dei propri compiti.
Difatti, il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell’ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore, lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell’ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l’accesso alle piattaforme di cui all’articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall’ANAC.
Lo stesso RUP ora può essere scelto tra il personale non di ruolo, oppure tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in caso di carenza di organico. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all’articolo 32 dell’allegato II.14.
Per quanto riguarda i suoi obblighi dovrà rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore.
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Approfondimenti:
- Responsabile Unico del Procedimento: che ruolo svolge negli Appalti
- Certificazione BIM Specialist costo: offerta di Dirextra
- Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico: come registrarsi online
- Appalti e Contratti Pubblici: l’offerta formativa di Dirextra
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