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Quando è obbligatorio il BIM negli appalti pubblici: linee Guida per il 2026

Quando è obbligatorio il BIM negli appalti pubblici: linee Guida per il 2026

Con l'approvazione delle Linee Guida sulla Gestione Informativa Digitale da parte dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, avvenuta il 20 febbraio 2026, il quadro sull'obbligo BIM negli appalti pubblici entra in una fase di piena maturità applicativa.

In che modo? Il documento, elaborato dalla Commissione di monitoraggio BIM istituita presso il MIT e sostenuto anche dall'ANAC, chiude una lunga fase di incertezza interpretativa: stazioni appaltanti, progettisti e imprese dispongono oggi di un riferimento operativo unitario per leggere l'articolo 43 del Codice dei Contratti Pubblici nella sua versione vigente, modificata dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025).

Per chi opera nel settore — che sia un RUP alle prese con la prima gara in BIM, un professionista incaricato della progettazione esecutiva oppure un'impresa chiamata a presentare un'offerta con piano di gestione informativa — capire quando scatta l'obbligo non è un mero esercizio interpretativo: è il presupposto per impostare correttamente la programmazione, dotarsi delle figure certificate richieste e strutturare un'offerta tecnicamente conforme. Di seguito il quadro aggiornato al 2026.

Le soglie di obbligatorietà sono fissate dall'articolo 43 del Codice

Il perno normativo è l'articolo 43 del D.Lgs. 36/2023, rubricato "Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni". Il comma 1, nella formulazione corretta dal D.Lgs. 209/2024, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale — comunemente noti come BIM — per la progettazione e realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti la cui stima del costo presunto dei lavori superi i 2 milioni di euro.

La modifica rispetto alla prima versione del Codice è duplice e sostanziale. Sul piano quantitativo, la soglia è stata elevata da 1 a 2 milioni, nel dichiarato intento di concedere respiro alle piccole stazioni appaltanti meno strutturate. Sul piano del criterio di calcolo, il riferimento non è più l'importo a base di gara ma la stima parametrica del valore del progetto, da determinarsi già in sede di Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) secondo l'articolo 14 del Codice. Ne consegue che il valore rilevante ai fini dell'obbligo si cristallizza molto presto, nella fase programmatoria, e non al momento del bando.

Una soglia specifica è riservata agli interventi sui beni culturali disciplinati dall'articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004): per questi l'obbligo BIM scatta al superamento delle soglie europee di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), ossia oltre i 5,5 milioni di euro. Una cautela dovuta alla complessità specialistica di un settore in cui la modellazione digitale richiede adattamenti metodologici ancora in fase di consolidamento.

Restano fuori dall'obbligo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a meno che non riguardino opere originariamente realizzate in BIM: in quel caso la continuità informativa lungo il ciclo di vita dell'opera impone il ricorso alla gestione digitale anche per le manutenzioni successive.

Il regime transitorio e i pareri del MIT sulle procedure a cavallo

L'articolo 225-bis, introdotto dal Correttivo, contiene le disposizioni transitorie. Il comma 2 esclude dall'obbligo i procedimenti di programmazione di importo superiore alle soglie dell'articolo 14 che risultino già avviati alla data di entrata in vigore del Correttivo (31 dicembre 2024) e per i quali sia stato redatto il DOCFAP. Una clausola di salvaguardia pensata per non imporre conversioni retroattive a progetti in stato di avanzamento.

L'applicazione concreta della norma transitoria ha generato casistiche complesse, prontamente affrontate dal servizio di Supporto Giuridico del MIT. Nel parere n. 3131 del 27 febbraio 2025 il Ministero ha chiarito il raccordo tra la modifica della soglia e l'entrata in vigore del regime transitorio. Successivamente, con il parere n. 3416 del 13 maggio 2025, il MIT ha precisato un punto dirimente: ai fini dell'applicazione del principio tempus regit actum rileva la fase di programmazione. Se l'intervento non era stato formalmente inserito nella programmazione triennale o biennale entro il 31 dicembre 2024, la progettazione dovrà seguire la normativa vigente dopo il Correttivo — e dunque la progettazione BIM è dovuta, se ricorrono le soglie.

Le Linee Guida MIT di febbraio 2026 ribadiscono con forza la non retroattività: le procedure avviate prima del 1° gennaio 2025 restano estranee ai nuovi obblighi, garantendo la coerenza contrattuale dei cantieri già impostati con metodologie tradizionali ed evitando la produzione di modelli del costruito non previsti in origine.

Le Linee Guida BIM 2026: dalla progressività al sistema strutturato

Il documento approvato il 20 febbraio 2026 segna un cambio di paradigma rispetto alla logica graduale che aveva caratterizzato l'intero ciclo aperto dal DM 560/2017 (Decreto Baratono) e proseguito con il DM 312/2021. L'obbligo non è più una frontiera mobile con soglie decrescenti anno dopo anno, ma un sistema a regime dotato di regole organizzative, responsabilità definite e requisiti tecnologici proporzionati alla natura dell'intervento.

Un primo chiarimento delle Linee Guida è terminologico: il Codice preferisce parlare di Gestione Informativa Digitale (GID) piuttosto che limitarsi all'acronimo BIM, in piena aderenza alla norma internazionale UNI EN ISO 19650. Il modello informativo non si riduce a una rappresentazione tridimensionale, ma rappresenta un ecosistema di dati strutturati — geometrici, fisici, funzionali — che accompagna l'opera per l'intero ciclo di vita, dalla programmazione alla gestione.

Coerentemente con questa impostazione, il Correttivo ha riformulato nell'Allegato I.1 la definizione di Ambiente di Condivisione Dati (ACDat o CDE – Common Data Environment): non più una singola piattaforma software, ma un ecosistema digitale di piattaforme interoperabili, governato in modo unitario dalla stazione appaltante e basato su formati aperti non proprietari, primo fra tutti l'IFC (Industry Foundation Classes). Le Linee Guida sottolineano inoltre il collegamento tra ACDat e Regolamento Cloud dell'ACN, ponendo la cybersicurezza del dato come condizione abilitante e non più come accessorio tecnico.

Uno dei passaggi più rilevanti del documento riguarda poi la rilevanza contrattuale del modello informativo. Le Linee Guida chiariscono che, per i procedimenti soggetti all'obbligo, il modello informativo diventa l'oggetto giuridico centrale del contratto di lavori pubblici: in caso di contrasto tra i contenuti del modello digitale e quelli degli elaborati grafici bidimensionali, prevalgono i primi. Si tratta di un'inversione di gerarchia documentale di cui chi progetta, dirige e collauda deve essere pienamente consapevole, perché sposta il baricentro della responsabilità tecnica sul dato strutturato piuttosto che sulla tavola.

Questa prevalenza, tuttavia, non è automatica né illimitata. Le Linee Guida introducono il principio di praticabilità tecnologica: il BIM opera entro i confini in cui la modellazione digitale sia effettivamente coerente con la natura e la complessità dell'intervento. Non tutto deve necessariamente essere modellato. Spetta al progettista, sulla base delle esigenze del committente, individuare quali informazioni vanno sviluppate in ambiente digitale e quali possono restare su strumenti tradizionali, motivando le scelte nel Piano di Gestione Informativa (pGI) e nella documentazione di commessa. La logica è quella della proporzionalità: obbligo sopra soglia, applicazione calibrata sull'effettiva utilità.

Un ulteriore punto qualificante riguarda l'utilizzo facoltativo. Anche al di sotto delle soglie obbligatorie, le stazioni appaltanti conservano la facoltà di adottare la progettazione BIM, eventualmente prevedendo in gara un punteggio premiale. Qualora si scelga questa strada, l'applicazione delle misure dell'Allegato I.9 diventa comunque obbligatoria: il BIM non è mai "facoltativo a metà", o lo si adotta con tutte le sue regole oppure non lo si adotta affatto.

Gli Adempimenti obbligatori: ACDat, figure certificate e documenti di gara

L'Allegato I.9 del Codice, profondamente rivisto dal Correttivo, stabilisce le azioni propedeutiche che ogni stazione appaltante deve compiere prima di bandire una gara con metodologia BIM, indipendentemente dalla fase progettuale e dal valore dell'opera. Si tratta di tre assi preparatori: la definizione e attuazione di un piano di formazione specifica del personale per ruoli; l'adozione di un piano di acquisizione e manutenzione degli strumenti hardware e software; la predisposizione di un atto di organizzazione che formalizzi ruoli, procedure di controllo e flussi decisionali.

Sul piano delle figure professionali, la stazione appaltante è tenuta a nominare almeno un Gestore dell'Ambiente di Condivisione Dati (CDE Manager), responsabile della configurazione e della sicurezza della piattaforma, e un Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator) operante a livello di singolo intervento a supporto del RUP. Per appalti di maggiore complessità entra in gioco anche la figura del BIM Manager, con funzioni strategiche di governance. Tutte queste figure devono essere certificate ai sensi della norma UNI 11337-7 e della prassi di riferimento UNI/PdR 78:2020, attraverso organismi accreditati.

Sul piano documentale, le Linee Guida consolidano una sequenza precisa che disciplina il rapporto tra committente e operatore economico: il Capitolato Informativo (CI), con cui la stazione appaltante definisce requisiti e obiettivi digitali; l'Offerta di Gestione Informativa (oGI), proposta tecnica con cui il concorrente descrive come intenderà soddisfare le richieste; il Piano di Gestione Informativa (pGI), strumento operativo che, una volta approvato, formalizza modalità di consegna e flussi di lavoro. Per le amministrazioni virtuose, l'articolo 45 del Codice riconosce una maggiorazione del 15% degli incentivi per le funzioni tecniche quando l'appalto viene gestito in BIM.

I corsi BIM di Dirextra per la certificazione UNI 11337-7

Il 9° Report OICE sulla digitalizzazione, pubblicato nel marzo 2026, fornisce la misura concreta dell'accelerazione in corso: nel 2025 le gare con requisito BIM sono state 638, con una crescita dell'80,7% rispetto all'anno precedente, e un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di euro (+151,1%). Dati che confermano come l'obbligo non sia rimasto sulla carta, ma stia ridisegnando il mercato degli appalti pubblici. Al tempo stesso il Report segnala un indicatore critico: solo il 34,3% dei bandi BIM del 2025 è accompagnato da un capitolato informativo strutturato, a dimostrazione di un fabbisogno ancora ampio di competenze certificate — sia lato stazione appaltante sia lato operatore economico.

In questo contesto, Dirextra Alta Formazione ha costruito un'offerta completa di corsi BIM conformi alla norma UNI 11337-7 e alla UNI/PdR 78:2020, articolata per rispondere alle diverse esigenze di profilo professionale.

Il Corso BIM Specialist (Revit), della durata di 20 ore, è indirizzato ai modellatori che operano sul software di BIM Authoring più diffuso nel mercato italiano e prepara all'esame per la Certificazione BIM Specialist nelle tre specializzazioni Architecture, Structure e MEP. Il Corso BIM Coordinator e BIM Manager negli Appalti Pubblici, anch'esso di 20 ore, si rivolge invece ai professionisti chiamati a coordinare i flussi informativi e a gestire le interferenze tra modelli disciplinari: è il percorso naturale per chi ricopre ruoli di supporto al RUP nelle stazioni appaltanti o di Project Manager nelle imprese. Per chi ha già una certificazione attiva, il Corso Mantenimento Certificazione Esperti BIM Norma UNI 11337-7 garantisce l'aggiornamento annuale necessario al rinnovo, mentre il Corso Introduzione all'Intelligenza Artificiale applicata al BIM introduce alle applicazioni di AI generativa e algoritmica nei processi di modellazione, un fronte di sviluppo tecnologico tra i più rilevanti dell'ultimo anno.

A questi percorsi si affianca l'Abbonamento annuale per il mantenimento della certificazione BIM, che include il corso di aggiornamento e consente al professionista di delegare a Dirextra tutti gli adempimenti burocratici legati alla certificazione. Gli esami per la Certificazione BIM — BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM Manager e CDE Manager — sono erogati tramite Jeko, Organismo di Certificazione delle Persone accreditato, e possono essere acquistati contestualmente al corso oppure in un momento successivo. Tutti i corsi sono fruibili in videoconferenza live oppure tramite link videoregistrati, una formula che consente a professionisti e neolaureati in ingegneria o architettura di conciliare la formazione con l'attività lavorativa.

Con l'assetto consolidato dalle Linee Guida 2026, la certificazione UNI 11337-7 non è più un elemento premiale ma una condizione operativa: le stazioni appaltanti nominano figure certificate, gli operatori economici presentano offerte con personale certificato, e chi non dispone di questo requisito resta fuori dal mercato degli appalti sopra soglia. Dotarsi oggi della qualifica significa, in termini concreti, mettersi nelle condizioni di partecipare a procedure che, nel solo comparto pubblico, movimenteranno nei prossimi mesi quote rilevanti degli investimenti PNRR residui e degli stanziamenti infrastrutturali ordinari.

Approfondimenti:

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