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Responsabile di cantiere mansioni e inquadramento

Responsabile di cantiere mansioni e inquadramento

Quando si parla di appalti pubblici o privati, si sente spesso nominare la figura del Responsabile di Cantiere, ma si tratta in realtà di un termine improprio, che può essere interpretato in modi diversi a seconda del contesto. 

Da una parte, infatti, possiamo associarlo al Direttore Tecnico di Cantiere, che opera per conto dell’impresa esecutrice con il compito di organizzare, coordinare e controllare le attività operative all’interno del cantiere. Dall’altra, possiamo ricondurlo al Responsabile dei Lavori, figura che agisce per conto del Committente e che ha il compito di garantire il rispetto delle normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

Considerando le responsabilità e le funzioni che vengono comunemente attribuite al cosiddetto Responsabile di Cantiere, risulta più corretto accostarlo al Responsabile dei Lavori, una figura prevista e regolata dalla normativa vigente, con compiti precisi e un quadro di obblighi ben definito. Nei prossimi paragrafi analizzeremo quindi il suo ruolo negli appalti pubblici e privati, soffermandoci sui riferimenti del Testo Unico sulla Sicurezza.

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Chi è il Responsabile di Cantiere?

La figura del Responsabile dei Lavori, spesso impropriamente definita “Responsabile di Cantiere”, viene inquadrata dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, conosciuto come il Testo Unico sulla Sicurezza, attraverso la definizione di “soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti”. 

In ambito di opere pubbliche, il termine coincide con quello del Responsabile del Procedimento. A questo punto è importante fare un distinguo per non confondere le diverse figure che intervengono in un cantiere: il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e il Responsabile del Procedimento non sono esattamente la stessa persona, anche se in contesti più piccoli e semplici possono corrispondere.

Come abbiamo spiegato in altri approfondimenti precedenti, il RUP ha il compito di coordinare e garantire il completamento dell'intervento pubblico nei tempi e negli obiettivi previsti dal Committente, assumendo il ruolo di Project Manager dell'opera stessa. Secondo l’art. 15 del Codice Appalti, può nominare delle figure di supporto chiamate Responsabili del Procedimento, che intervengono in una particolare fase della procedura amministrativa o esecutiva. 

Il Committente, ossia il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, con il potere decisionale e di spesa, nomina il Responsabile dei Lavori quando, ad esempio, non dispone delle competenze tecniche per adempiere direttamente agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza o quando vi siano più committenti che rendono opportuna tale delega. 

La nomina deve essere conferita con atto scritto e può comportare delega di funzioni secondo l’art. 16 del D.Lgs. 81/2008. 

Quanto ai requisiti, la normativa non richiede una specifica abilitazione per svolgere l’incarico, ma impone che il soggetto sia dotato di competenze tecniche e professionali adeguate alla gestione dell’opera in relazione alle dimensioni, natura e complessità del cantiere. 

In altre parole,  il Responsabile dei Lavori è colui che assume, per incarico del Committente, funzioni di vigilanza sulla sicurezza, verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese e controllo degli adempimenti previsti dal Titolo IV (cantieri) del D.Lgs. 81/2008. Negli appalti pubblici, invece, può essere nominato dal RUP, come organismo di supporto.

Responsabile di Cantiere: obblighi e responsabilità

Secondo il Testo Unico sulla Sicurezza, il Responsabile dei Lavori (o Responsabile di Cantiere) è la figura incaricata dal committente di garantire il rispetto delle norme di sicurezza in tutte le fasi di un’opera, dalla progettazione alla realizzazione. 

L’art. 90 stabilisce che deve assicurare l’applicazione dei principi di tutela indicati all’art. 15, che comprendono la valutazione dei rischi, la programmazione della prevenzione, l’eliminazione o riduzione dei pericoli alla fonte, l’adozione di misure ergonomiche e l’informazione e formazione dei lavoratori. Tali principi non si limitano alla fase esecutiva, ma vanno integrati già nelle scelte progettuali e organizzative, per garantire che il cantiere sia impostato in modo sicuro e coerente con le norme tecniche di buona pratica.

Quando l’intervento coinvolge più imprese, anche non contemporaneamente, il responsabile dei lavori deve nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e quello per l’Esecuzione (CSE), i quali devono possedere i requisiti previsti dall’art. 98, tra cui una specifica formazione tecnica e un’esperienza documentata nel settore delle costruzioni.

Inoltre, è compito del Responsabile dei Lavori verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese, trasmettere la notifica preliminare all’ASL e alla Direzione Territoriale del Lavoro, e garantire che le misure di sicurezza non comportino oneri per i lavoratori.

Da tener presente che in fase di progettazione dell’opera il Committente o il Responsabile dei Lavori prende in considerazione i documenti di cui all'art. 91, ovvero il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria.

In sostanza, tale figura rappresenta il punto di raccordo tra progettazione, sicurezza e operatività, con l’obiettivo di assicurare che l’opera venga realizzata nel pieno rispetto delle norme e della tutela della salute di chi vi lavora.

Eventuali Sanzioni previste per il Responsabile di Cantiere

Il Committente o il Responsabile dei Lavori che non adempie agli obblighi fissati dal D.Lgs. 81/2008 rischia sanzioni gravi: l’art. 157 prevede infatti che per la violazione degli obblighi indicati all’art. 90, di cui abbiamo parlato in precedenza, è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi oppure con un’ammenda che può variare, in base agli aggiornamenti vigenti, tra circa 3.559 e 9.112 euro

Inoltre, nel caso in cui non dovesse verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, oppure l’adempimento degli obblighi previsti dal CSP, dal CSE e a carico del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria, la sanzione è l’arresto da 2 a 4 mesi oppure un’ammenda tra circa 1.424 e 6.834 euro

Per le violazioni meno gravi, ad esempio trasmettere all'amministrazione concedente il DURC delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, oltre al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria tra circa 712 e 2.563 euro

Come si può notare, i motivi alla base di queste sanzioni sono molteplici e si possono ricondurre agli obblighi e alle responsabilità previste in capo al Committente e al Responsabile dei Lavori, secondo il Testo Unico sulla Sicurezza, agli artt. 90, 93, 100 e 101.

Approfondimenti:

 

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