Verifica e Validazione progetto: la procedura negli appalti pubblici

La verifica e la validazione progetto è una fase cruciale e delicata all’interno dell’iter di realizzazione di un appalto, in quanto serve a dimostrare che tutto sia conforme alle normative vigenti, a livello funzionale, prestazionale, tecnico e di sicurezza.
Proprio per la sua importanza, il nuovo Codice Appalti dedica all’argomento intere sezioni, tra cui l’art. 42 e l’allegato I.7, dove vengono spiegati nel dettaglio i contenuti e le modalità di verifica, oltre ai soggetti che vi provvedono e su cui ricade la responsabilità di validità del progetto.
Ricordiamo che in contenuto precedente abbiamo già trattato quali sono le principali fasi di un progetto infrastrutturale, che cominciano dallo studio di fattibilità tecnica ed economica, e si concludono con la validazione finale.
In questo articolo ci concentreremo proprio su quest’ultima parte, andando a sviscerare quanto previsto dalla normativa vigente, su quali aspetti verte la verifica e chi è incaricato di occuparsene. Facciamo presente che Dirextra Alta Formazione offre a tutti i professionisti del settore delle costruzioni la possibilità di aggiornarsi sui più recenti cambiamenti normativi, grazie ai suoi Master e corsi specializzati.
Cosa si intende per Verifica e Validazione progetto
Nel contesto dei contratti pubblici, i termini verifica e validazione assumono un ruolo preciso e distinto, delineato dal Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023) all’art. 42 e approfondito nell’Allegato I.7, come già accennato.
In prima istanza, la verifica riguarda il controllo sistematico del progetto per accertare che i contenuti tecnici, economici e amministrativi siano completi, coerenti e redatti secondo la normativa vigente.
È un’attività che interviene su aspetti formali e sostanziali: dalla rispondenza ai requisiti prestazionali alla compatibilità tra elaborati, fino al controllo dei costi e delle tempistiche. Nelle opere infrastrutturali, la verifica tiene conto anche delle prescrizioni legate alla sicurezza, richiamando quando necessario il Testo Unico sulla Sicurezza per l’analisi degli aspetti legati ai rischi e alla tutela dei lavoratori.
Più nel dettaglio, le fasi di verifica si possono dividere come segue (art. 39, Allegato I.7):
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Verifica dell’Affidabilità - Ovvero si controlla la conformità con le norme specifiche dei Decreti citati in precedenza e la coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
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Verifica della Completezza e Adeguatezza - Si riferisce, per esempio, alla corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e alla sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità. Oppure la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
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Verifica di Leggibilità, Coerenza e Ripercorribilità - Leggibilità degli elaborati con riguardo all'utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione, comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate, oltre alla coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
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Verifica di Compatibilità - Si controlla la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente; si verifica altresì la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di elencati nell’articolo del Decreto.
La validazione, invece, è l’atto conclusivo che certifica l’esito positivo del processo di verifica. Rappresenta la dichiarazione ufficiale con cui si attesta che il progetto è idoneo a essere posto a base di gara. Non introduce ulteriori controlli, ma conferma che quanto emerso durante la verifica è stato recepito e che il progetto risponde agli standard tecnici, normativi e qualitativi richiesti.
Verifica e Validazione progetto: chi è il soggetto responsabile?
Nel settore dei contratti pubblici, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la figura incaricata di coordinare l’intero ciclo di vita dell’intervento: dalla programmazione alla progettazione, fino all’affidamento e all’esecuzione.
All’interno del processo di verifica e validazione, il suo ruolo è centrale. Il RUP assicura che il progetto rispetti i requisiti tecnici, normativi e procedurali previsti dal Codice Appalti e svolge il controllo finale che consente di dichiarare il progetto idoneo alla base di gara. È il soggetto che acquisisce i pareri obbligatori, coordina i verificatori e conclude formalmente le attività con l’atto di validazione, come stabilito dall’art. 44.
Il Decreto chiarisce anche le responsabilità connesse alle verifiche. Il soggetto incaricato della verifica risponde per inadempimento qualora ometta errori o lacune progettuali che compromettano la realizzabilità dell’opera. È responsabile degli accertamenti previsti, inclusa la verifica dell’avvenuta acquisizione di autorizzazioni e approvazioni, fermo restando che le scelte progettuali restano in capo al progettista.
In caso di inadempienza, il verificatore può essere tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante ed escluso dalle attività di verifica per tre anni. Sono previste garanzie specifiche tramite polizze assicurative dedicate, con massimali proporzionati al valore dell’opera e soglie incrementabili nelle infrastrutture particolarmente complesse.
Il RUP, nel momento in cui valida il progetto, non solleva i futuri concorrenti dalle responsabilità legate agli errori progettuali eventualmente non rilevati. La sua attività certifica la conformità complessiva del progetto, permettendo alla stazione appaltante di avviare la fase di affidamento con un quadro tecnico e normativo completo.
I diversi momenti di Verifica e Validazione progetto
La verifica del progetto non è un controllo isolato, ma un processo che accompagna l’intero sviluppo della progettazione. L’Allegato I.7 chiarisce che il RUP pianifica i momenti di verifica in base all’avanzamento del progetto e agli adempimenti necessari per approvazioni, autorizzazioni e affidamento.
Quando si utilizzano metodi digitali per la gestione informativa, le modalità di interazione tra i vari soggetti devono essere definite già nel capitolato informativo e nel piano di gestione, così da garantire un flusso ordinato di dati all’interno dell’ambiente di condivisione.
L’estensione del controllo varia in funzione del livello progettuale. Le verifiche descritte agli articoli 39 e 40 rappresentano la base, ma la stazione appaltante può semplificarle o ampliarle in relazione alla complessità dell’opera. Nei casi in cui siano presenti elementi ripetitivi o già verificati in progetti analoghi, è possibile ricorrere a controlli “a campione” o “a comparazione”, ottimizzando tempi e risorse senza ridurre il livello di affidabilità.
Quando un progetto subisce modifiche o integrazioni, la verifica successiva si concentra sulle parti variate, evitando di ripetere da zero le analisi già svolte. Le strutture tecniche o gli organismi di ispezione incaricati possono inoltre affiancare il RUP nel controllo delle offerte anomale e delle perizie di variante. Ogni fase deve essere documentata tramite verbali e rapporti redatti in contraddittorio con il progettista, fino al rapporto conclusivo che conferma l’accessibilità delle aree, l’assenza di impedimenti sopravvenuti e la concreta realizzabilità dell’opera.
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