
Aste elettroniche: inquadramento nel Codice Appalti
Uno dei principali obiettivi del nuovo Codice Appalti è quello di digitalizzare tutto il processo che riguarda i contratti pubblici e la gestione delle grandi opere, per migliorare la trasparenza, l’efficienza e le tempistiche.
Sono diversi gli elementi su cui si è pensato di intervenire, come i sistemi di raccolta dati virtuali e la modellazione 3D del progetto con il Building Information Modeling (BIM). A ciò si aggiungono anche le aste elettroniche, procedure divenute telematiche per risultare più efficienti e garantire una maggiore imparzialità nelle aggiudicazioni.
Considerata la loro importanza, la normativa dedica un intero articolo per spiegare come funzionano e in che modo avviene l’aggiudicazione degli appalti. Nei prossimi paragrafi forniremo un quadro esaustivo in materia, ricordando che per accedere ad una formazione aggiornata sui Contratti Pubblici, è possibile consultare il catalogo dei corsi aggiornato e linkato.
Aste elettroniche: cosa sono e quando vengono applicate
L’asta elettronica è una procedura telematica prevista dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (art. 33, D.Lgs. 36/2023), utilizzata nelle gare pubbliche per l’aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture. Si tratta di una fase successiva alla valutazione iniziale delle offerte, durante la quale i partecipanti ammessi competono in tempo reale, attraverso rilanci automatici e progressivi, per migliorare la propria proposta economica o tecnica.
L’obiettivo principale di questa procedura è favorire la concorrenza e la trasparenza, spingendo i concorrenti a offrire condizioni più vantaggiose per l’amministrazione aggiudicatrice.
Le aste elettroniche sono particolarmente indicate nei casi in cui le offerte possano essere confrontate in modo automatico e oggettivo, come per l'acquisto di beni standardizzati o per servizi con requisiti tecnici chiaramente definiti.
Facciamo presente che l’uso di questo sistema non è obbligatorio, ma può essere esplicitamente previsto nei documenti di gara, ovvero nei bandi e nei disciplinari di gara. La stazione appaltante deve indicare con precisione se intende avvalersi di tale procedura, specificandone le modalità operative nella documentazione allegata al bando.
Offerta economicamente più vantaggiosa e massimo ribasso: quale criterio si applica
Prima di spiegare come funzionano le aste elettroniche secondo la normativa aggiornata, è necessario effettuare una premessa, addentrandoci brevemente in un argomento strettamente connesso, ovvero quello delle offerte e dei prezzi.
Nel contesto delle gare pubbliche, le stazioni appaltanti possono adottare due principali criteri di aggiudicazione: l’offerta economicamente più vantaggiosa e il prezzo più basso, noto anche come massimo ribasso. Entrambi i criteri sono compatibili con la procedura dell’asta elettronica, ma si applicano in base alla tipologia di contratto e agli obiettivi della Pubblica Amministrazione.
L’offerta economicamente più vantaggiosa è il criterio preferenziale nei casi in cui, oltre al prezzo, sia necessario valutare anche la qualità tecnica della proposta, la sostenibilità, l’innovazione o altri elementi migliorativi. In questo caso, l’asta elettronica può essere utilizzata solo dopo una prima valutazione qualitativa, e riguarda esclusivamente i parametri economici oggettivamente confrontabili.
Il criterio del massimo ribasso, invece, si applica quando il contratto riguarda prestazioni standardizzate o beni fungibili, in cui la componente qualitativa è minima o irrilevante. In questo caso, l’asta elettronica può essere direttamente utilizzata per determinare l’aggiudicatario, basandosi unicamente sul prezzo più basso offerto.
La scelta tra i due criteri deve essere motivata dalla stazione appaltante e indicata nei documenti di gara. L’art.108 del nuovo Codice Appalti disciplina nel dettaglio i casi in cui è possibile ricorrere all’uno o all’altro, sempre nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza ed efficienza.
Come funzionano le Aste elettroniche
Chiarita la questione delle offerte più vantaggiose, cerchiamo di comprendere come funzionano le aste elettroniche, secondo l’articolo 33 del Codice Appalti. Ecco, di seguito, le principali fasi operative:
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Preparazione della documentazione di gara: La stazione appaltante stabilisce se attivare l’asta elettronica e ne definisce i parametri all’interno del bando. Devono essere indicati in modo chiaro: criteri di valutazione, requisiti tecnici, modalità di svolgimento, soglie minime di rilancio e durata dell’asta.
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Selezione dei partecipanti: Possono partecipare all’asta solo gli operatori economici che hanno superato la fase di valutazione iniziale, se prevista. In alternativa, nei casi di sola offerta economica, accedono tutti i candidati ammessi.
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Avvio dell’asta sulla piattaforma digitale: L’asta si svolge su piattaforme certificate, che garantiscono la sicurezza del procedimento e l’anonimato degli offerenti. Il sistema consente rilanci automatici o manuali, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
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Fase dinamica dei rilanci: Durante l’asta, i partecipanti possono presentare nuove offerte migliorative rispetto a quella iniziale. Il sistema aggiorna in tempo reale la posizione di ciascun concorrente sulla base di parametri oggettivi come il prezzo o il punteggio tecnico-economico.
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Chiusura dell’asta e individuazione dell’offerta migliore: L’asta si chiude al termine del tempo previsto o in mancanza di ulteriori rilanci. Il sistema individua automaticamente l’offerta più vantaggiosa. Tuttavia, l’aggiudicazione resta subordinata alla verifica dei requisiti generali e speciali del concorrente risultato primo in graduatoria.
Appalti sempre più digitalizzati: i cataloghi elettronici
Le aste elettroniche non sono l’unico mezzo nato per gestire in modo digitale le gare pubbliche, in quanto si parla anche di cataloghi elettronici, ovvero uno strumento operativo utile per semplificare e standardizzare la presentazione delle offerte, soprattutto in contesti in cui è previsto un confronto dinamico tra più operatori.
Si tratta di veri e propri elenchi digitali, predisposti dagli offerenti secondo le specifiche tecniche e il formato richiesti dalla stazione appaltante, che descrivono in modo strutturato prodotti, servizi e condizioni economiche.
Il loro utilizzo è particolarmente efficace nei seguenti scenari:
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Offerte presentate tramite catalogo: Le amministrazioni possono chiedere che l’intera offerta venga presentata sotto forma di catalogo elettronico oppure che il catalogo ne costituisca una parte integrante. In entrambi i casi, i documenti di gara devono specificare in dettaglio formato, modalità di caricamento e requisiti tecnici.
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Accordi quadro con più operatori: Una volta concluso un accordo quadro, la stazione appaltante può decidere di riaprire il confronto competitivo sulla base di cataloghi aggiornati. Questo può avvenire in due modi: chiedendo agli operatori di ripresentare i cataloghi adattati al nuovo contratto, oppure utilizzando le informazioni già presenti nei cataloghi originari per generare nuove offerte, a condizione che questa possibilità sia stata prevista sin dall’inizio.
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Sistema dinamico di acquisizione (SDA): Anche nel sistema dinamico di acquisizione, una procedura completamente digitale per acquisti ripetitivi, l’offerta può essere formulata direttamente tramite catalogo. In questo caso, l’adesione al sistema deve essere accompagnata da un catalogo elettronico, che verrà poi aggiornato o utilizzato per costituire automaticamente l’offerta nelle singole procedure.
Questa modalità di partecipazione garantisce maggiore trasparenza, tracciabilità e velocità nell’esame delle offerte, riducendo al contempo il rischio di errori formali. Tuttavia, prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante è tenuta a presentare all’offerente interessato i dati raccolti dal catalogo per consentire eventuali correzioni o contestazioni.
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