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Come Presentare Ricorso ad una Gara d'Appalto

Come Presentare Ricorso ad una Gara d'Appalto

Quando si partecipa ad una gara d’appalto, è bene sapere che si ha sempre la possibilità di presentare ricorso contro un eventuale provvedimento di esclusione: è una delle tutele più importanti per gli operatori economici che partecipano alle procedure telematiche. 

Un'esclusione infatti, può derivare da motivazioni molto diverse tra loro — dalla mancanza di un requisito soggettivo a una valutazione discrezionale della stazione appaltante sull'affidabilità dell'impresa — e che ciascuna ipotesi va affrontata con strumenti, tempi e strategie specifiche.

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), integrato dal Correttivo (D.Lgs. 209/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025), ha dedicato alla materia un'intera sezione, distinguendo in modo netto tra cause di esclusione automatica, cause non automatiche e illecito professionale grave. Sul capitolo specifico delle esclusioni il Correttivo ha inciso in misura limitata — le sue novità più rilevanti riguardano altri istituti, dal fascicolo virtuale dell'operatore economico all'equo compenso, fino ai contratti sotto-soglia — ma ha confermato l'impianto generale e la centralità di una motivazione rigorosa da parte della stazione appaltante.

In questo senso, per chi lavora negli uffici gare, negli studi legali specializzati o all'interno delle stazioni appaltanti, risulta fondamentale disporre di una formazione aggiornata sulle procedure di contestazione: il Corso Legislazione e Gare d'Appalto Pubbliche di Dirextra Alta Formazione affronta proprio questi temi con taglio pratico e casistica reale, se siete interessati troverete il link al corso alla fine dell’articolo, quando ne parleremo in maniera approfondita. Intanto, nei prossimi paragrafi vediamo come funziona il sistema delle cause di esclusione, quali sono i passaggi procedurali per impugnare un provvedimento davanti al TAR e quali strumenti alternativi l'operatore economico ha a disposizione.

Quali sono le Cause di esclusione automatica e non automatica

Prima di valutare un ricorso però, oltre a sentire un parere legale, sarebbe necessario verificare in quale categoria rientra la causa di esclusione richiamata dalla stazione appaltante. Il principio generale è fissato dall'art. 10 del Codice, che qualifica come nulla qualunque clausola di bando o di lettera di invito introduca cause ulteriori rispetto a quelle tassativamente previste dagli artt. 94 e 95: una motivazione fondata su un'ipotesi non tipizzata è, per ciò stesso, viziata in radice.

L'art. 94 raccoglie le cause di esclusione automatica, davanti alle quali la stazione appaltante non dispone di margini di valutazione. Si tratta di situazioni particolarmente gravi, che incidono in modo diretto sull'affidabilità e sull'integrità dell'operatore economico. Nel contenzioso del settore costruzioni ricorrono le condanne penali definitive per reati gravi — mafia, corruzione, frode ai danni dell'Unione europea, riciclaggio, false comunicazioni sociali — le misure di prevenzione antimafia ex art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84 comma 4, che opera anche nei confronti dell'operatore non iscritto nelle white list prefettizie quando tale iscrizione è richiesta dalla normativa di settore. A queste ipotesi si aggiungono lo stato di liquidazione giudiziale o di concordato senza continuità aziendale, le sanzioni interdittive del D.Lgs. 231/2001 e le violazioni fiscali o contributive definitivamente accertate secondo i parametri dell'Allegato II.10.

Le cause non automatiche sono invece disciplinate dall'art. 95, che richiedono una valutazione discrezionale della stazione appaltante. Rientrano in questa categoria le gravi infrazioni in materia di salute, sicurezza e ambiente, il conflitto di interesse dell'art. 16 non altrimenti risolvibile, la distorsione della concorrenza da pregressa partecipazione alla preparazione della procedura, gli indizi di offerte riconducibili a un unico centro decisionale e, soprattutto, l'illecito professionale grave disciplinato dall'art. 98.

L'illecito professionale grave è il caso che genera il maggior numero di ricorsi davanti al TAR. Il motivo è che, per escludere un'impresa su questa base, la stazione appaltante deve dimostrare contemporaneamente tre cose: che ci sono elementi concreti a sostegno dell'illecito, che il fatto è abbastanza grave da rendere l'impresa non affidabile, e che esistono prove valide tra quelle ammesse dalla legge. Se manca anche una sola di queste tre condizioni, l'esclusione non regge. Nella pratica, molti provvedimenti vengono annullati proprio perché la stazione appaltante si limita a citare un fatto senza spiegare nel dettaglio perché quel fatto incide sull'affidabilità dell'impresa: senza questo passaggio argomentativo, il TAR annulla.

Il Soccorso istruttorio e il self-cleaning: due parole complicate che invece risolvono

Prima di arrivare al ricorso vero e proprio, il Codice mette a disposizione due strumenti che permettono in molti casi di risolvere la situazione senza rivolgersi al giudice amministrativo.

Il soccorso istruttorio dell'art. 101 consente alla stazione appaltante di assegnare un termine tra i cinque e i dieci giorni per integrare documentazione mancante o sanare omissioni e irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo o della documentazione allegata, comprese la garanzia provvisoria, il contratto di avvalimento e l'impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo, purché comprovabili con documenti di data certa anteriore alla scadenza di presentazione delle offerte. Restano invece fuori dal perimetro del soccorso le integrazioni sull'offerta tecnica ed economica e le omissioni che rendono incerta l'identità del concorrente. Si tratta di un dettaglio cruciale: un'esclusione pronunciata in assenza di soccorso istruttorio, quando questo sarebbe stato dovuto, è impugnabile proprio sotto questo profilo.

Il self-cleaning dell'art. 96 opera invece quando la causa di esclusione è effettivamente sussistente ma l'operatore ha già adottato misure concrete di rinnovata affidabilità. Sono tre gli interventi richiesti: il risarcimento o l'impegno a risarcire il danno causato dall'illecito, la collaborazione attiva con le autorità investigative nella ricostruzione dei fatti e l'adozione di provvedimenti di natura tecnica, organizzativa o relativi al personale idonei a prevenire il ripetersi di condotte analoghe. La valutazione sulla sufficienza delle misure spetta alla stazione appaltante, che deve tenere conto della gravità del fatto, delle circostanze concrete e della tempestività con cui le misure sono state adottate; l'eventuale giudizio di insufficienza va sempre motivato e comunicato all'operatore.

Un caso particolarmente delicato riguarda i raggruppamenti temporanei e i consorzi: l'art. 97 permette di evitare l'estromissione dell'intera compagine sostituendo il solo componente interessato dalla causa di esclusione, a condizione che l'offerta resti sostanzialmente immutata. È una tutela che mira a salvaguardare la continuità della gara e che, se gestita in modo tempestivo, può evitare conseguenze pesanti per gli altri partecipanti.

La Procedura per presentare il Ricorso al TAR: termini, costi e patrocinio

Chi opera negli uffici gare sa bene che il contenzioso sugli appalti vive di scadenze rigide e non prorogabili: i termini per fare ricorso sono perentori, e un errore nel calcolo dei giorni — anche di uno solo — fa perdere in modo definitivo la possibilità di contestare il provvedimento. Per questo, una volta ricevuta la comunicazione dell'esclusione o dell'aggiudicazione, l'operatore economico deve attivare in tempi rapidi una sequenza di adempimenti che il legale incaricato gestisce nei tre snodi seguenti:

  • 30 giorni per notificare il ricorso alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, decorrenti dalla pubblicazione o dall'effettiva conoscenza del provvedimento impugnato;

  • 15 giorni per il deposito del ricorso al TAR competente per territorio, calcolati dall'ultima delle notifiche effettuate;

  • 35 giorni di stand-still che la stazione appaltante deve rispettare prima di stipulare il contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'aggiudicazione.

Il giudizio davanti al TAR richiede obbligatoriamente il patrocinio di un avvocato ed è soggetto al pagamento del contributo unificato, il cui importo è commisurato al valore dell'affidamento e va versato al momento del deposito del ricorso. La materia degli appalti pubblici segue inoltre il rito accelerato disciplinato dal Codice del processo amministrativo, che comprime i tempi processuali rispetto al rito ordinario: l'istruttoria è ridotta, le udienze cautelari e di merito vengono fissate in tempi ravvicinati e le sentenze sono pubblicate con tempistiche compatibili con le esigenze di continuità dell'azione amministrativa.

Cosa può succedere dopo il ricorso: dalla sospensiva alle sanzioni

Quando l'operatore economico notifica il ricorso al TAR con contestuale domanda cautelare entro il termine di stand-still, scatta un effetto sospensivo ulteriore che impedisce alla stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto fino alla pronuncia cautelare di primo grado o alla decisione assunta in sede di udienza cautelare di merito. Si tratta di un meccanismo segnalato anche dallo Sportello digitale unico per la segnalazione di irregolarità nelle gare di ANAC, e rappresenta lo strumento attraverso cui l'operatore evita che il contratto venga firmato mentre il giudizio è ancora in corso.

Quando il giudice amministrativo accoglie il ricorso, ha a disposizione diversi strumenti. Può sospendere temporaneamente il provvedimento di esclusione mentre il giudizio è in corso, oppure annullarlo in via definitiva una volta deciso il caso. Se nel frattempo la stazione appaltante ha già firmato il contratto con un'altra impresa, il giudice può dichiararlo inefficace — come se non fosse mai stato stipulato — e ordinare che l'impresa che aveva fatto ricorso subentri al suo posto nell'aggiudicazione. A queste misure si può aggiungere la condanna al risarcimento dei danni economici subiti.

Ci sono però casi in cui far cadere un contratto già in esecuzione creerebbe più problemi che vantaggi: pensiamo a opere infrastrutturali strategiche, come autostrade o ospedali, o a servizi pubblici essenziali, come trasporto pubblico e raccolta rifiuti. In queste situazioni il giudice non blocca il contratto, ma la stazione appaltante deve comunque pagare il prezzo del proprio errore: una sanzione pecuniaria tra lo 0,5 e il 5% del valore dell'affidamento, oppure la riduzione della durata residua del contratto.

Contro la sentenza del TAR è possibile fare appello al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica. Anche in questa fase si possono chiedere misure cautelari, e la decisione del Consiglio di Stato chiude di norma la partita: dopo non si può più contestare il provvedimento davanti al giudice amministrativo.

Le Vie di tutela Stragiudiziali e il ‘Canale Europeo’

Accanto al ricorso al TAR, che rimane la via giurisdizionale piena e l'unica praticabile quando servono misure cautelari urgenti o il subentro nel contratto, l'operatore economico dispone di tre canali ulteriori di tutela.

Il primo è la segnalazione ad ANAC, che si propone attraverso il modulo online dello sportello digitale dell'Autorità con un esposto motivato. Se l'ANAC riscontra irregolarità può intervenire nei confronti della stazione appaltante con raccomandazioni e con sanzioni pecuniarie comprese tra 500 e 10.000 euro. La segnalazione non produce effetto sospensivo sull'aggiudicazione, ma costituisce un utile binario parallelo al ricorso, in particolare quando l'obiettivo è denunciare prassi ricorrenti della stazione appaltante più che il singolo provvedimento.

Il secondo canale è il parere di precontenzioso ANAC, disciplinato dall'art. 220. Si tratta di uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie: l'istanza si presenta sui moduli ufficiali dell'Autorità, può essere proposta singolarmente o congiuntamente alla stazione appaltante ed è decisa entro trenta giorni previo contraddittorio tra le parti. Quando la stazione appaltante si conforma al parere, la controversia si chiude senza necessità di rivolgersi al giudice amministrativo; il parere non è però esperibile se sulla stessa questione pende già ricorso al TAR o se il provvedimento è divenuto inoppugnabile per decorso dei termini.

Il terzo livello di tutela è quello di matrice europea, che costituisce la garanzia ultima per gli operatori economici. Il sistema italiano attua le direttive 89/665/CEE per i settori ordinari e 92/13/CEE per i servizi di pubblica utilità e, come ricorda il portale Your Europe della Commissione europea, competente per il riesame resta il giudice nazionale del Paese di pubblicazione dell'appalto — per l'Italia, dunque, il TAR — mentre nei casi di affidamento senza pubblicazione del bando, quando tale pubblicazione sarebbe stata dovuta, il termine per agire si estende fino a sei mesi.

Il Corso Legislazione e Gare d'Appalto Pubbliche di Dirextra per comprendere al meglio le procedure

Come abbiamo visto, la materia delle esclusioni e dei relativi strumenti di tutela è particolarmente complessa e richiede una conoscenza puntuale del quadro normativo e della prassi giurisprudenziale. Proprio per questo motivo, in Dirextra Alta Formazione abbiamo messo a punto il Corso Legislazione e Gare d'Appalto Pubbliche: un percorso di otto ore, aggiornato al D.Lgs. 36/2023 e integrato dal Correttivo (D.Lgs. 209/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025), tenuto dall'Avv. Francesco Zaccone, avvocato con oltre vent'anni di esperienza nel contenzioso davanti alla Giustizia Amministrativa, alle Autorità indipendenti e al Tribunale Ordinario.

Il corso è pensato per gli uffici gare delle imprese di costruzioni, gli studi legali specializzati in contenzioso amministrativo, i dipendenti della pubblica amministrazione e i liberi professionisti interessati alla materia. I casi analizzati durante le lezioni sono tratti dalla pratica professionale e vengono affrontati sia dal punto di vista dell'operatore economico sia da quello della stazione appaltante. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato di Mini Master accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, valido per quattro crediti formativi avvocati. Il corso è disponibile in videoregistrazione con accesso immediato oppure nella prossima edizione live in programmazione.

Terminiamo dicendo che davanti a un provvedimento di esclusione, la sequenza operativa da seguire è sempre la stessa: una lettura attenta della motivazione, la verifica che la causa richiamata rientri effettivamente tra quelle tipizzate dagli artt. 94 e 95 del Codice, il controllo sull'attivazione del soccorso istruttorio nei casi in cui sarebbe stato dovuto e il calcolo rigoroso dei termini per il ricorso. Le vie di tutela — segnalazione, precontenzioso, TAR, dimensione europea — entrano in gioco solo dopo questa ricognizione preliminare, che rappresenta il vero snodo strategico per tutelare in modo efficace gli interessi dell'operatore economico.

Approfondimenti:

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