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Operatori economici: chi sono nel nuovo Codice Appalti

Operatori economici: chi sono nel nuovo Codice Appalti

Una delle parti più importanti del nuovo Codice Appalti è dedicata alla definizione degli operatori economici, ovvero imprese, artigiani, società e consorzi che partecipano alle gare di appalto pubbliche.

La nuova normativa, rispetto alla precedente, ha ampliato la definizione per allinearla a quella europea, considerando irrilevante la forma giuridica specifica purché si tratti di soggetti in grado di offrire le prestazioni richieste.

Nella descrizione, infatti, si evince che tali soggetti, sia nazionali che esteri, partecipano alle gare, emettono fatture elettroniche e possono avvalersi di consorzi o raggruppamenti temporanei.

In questo articolo andremo a delineare la definizione e il ruolo degli operatori economici, facendo riferimento al D. Lgs. 36/2023 e cercando di rispondere ai principali dubbi in merito: chi può essere ammesso in questa categoria? Quale ruolo hanno negli appalti pubblici? Quali sono i requisiti?

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Chi sono gli Operatori Economici?

Nel nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023), gli operatori economici sono tutti i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. L’articolo 65 chiarisce che possono concorrere sia operatori italiani sia operatori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, purché costituiti secondo la normativa del proprio Paese.

Rientrano in questa categoria gli imprenditori individuali (anche artigiani), le società commerciali e cooperative, ma anche forme organizzative più strutturate come i consorzi tra cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili, cioè aggregazioni di almeno tre imprese che decidono di operare congiuntamente nel settore dei contratti pubblici per almeno cinque anni, dotandosi di una struttura comune.

Sono considerati operatori economici anche i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), che si uniscono per partecipare a una singola gara, i consorzi ordinari, le reti di impresa e i GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico). In sostanza, il Codice riconosce che il mercato degli appalti può essere affrontato sia individualmente sia in forma aggregata.

L’articolo 66 disciplina invece in modo specifico gli operatori economici che svolgono servizi di architettura e ingegneria. Qui troviamo i professionisti singoli o associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili tra società di professionisti o di ingegneria e i raggruppamenti temporanei tra questi soggetti. È ribadito il principio di non discriminazione in base alla forma giuridica: ciò che conta sono i requisiti tecnici, economici e professionali richiesti dal bando.

In altre parole, l’operatore economico è chi offre sul mercato una prestazione (lavori, servizi o forniture) e possiede i requisiti per farlo nel rispetto delle regole pubbliche.

Operatori economici e Stazioni Appaltanti: i due soggetti delle Gare d’Appalto

Se gli operatori economici sono “chi partecipa alla gara”, le stazioni appaltanti rappresentano “chi la bandisce”. Parliamo delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti concedenti: enti pubblici, centrali di committenza, amministrazioni centrali e locali, società in controllo pubblico quando operano come soggetti aggiudicatori.

Il nuovo Codice introduce un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (di cui abbiamo già parlato), con l’obiettivo di garantire che chi gestisce le procedure di gara abbia competenze organizzative e tecniche adeguate. Non tutte le amministrazioni possono bandire qualsiasi tipo di gara: devono essere qualificate in base alla complessità e all’importo degli affidamenti che intendono gestire.

La qualificazione si basa su requisiti legati alla struttura organizzativa, alla presenza di personale con competenze specifiche (come RUP qualificati), all’esperienza maturata e alla capacità di gestire procedure digitalizzate. In alternativa, le amministrazioni non qualificate possono rivolgersi a centrali di committenza o soggetti aggregatori.

Il rapporto tra operatori economici e stazioni appaltanti è quindi strutturato: i primi competono per ottenere l’affidamento dimostrando requisiti tecnici ed economici; le seconde devono dimostrare di essere in grado di gestire le gare in modo corretto, trasparente e competente.

È un sistema a doppio binario: chi offre deve essere qualificato, così come chi affida. Ed è proprio questo equilibrio che punta a rendere il mercato degli appalti più efficiente e meno improvvisato.

Operatori economici: consorzi e raggruppamenti

Gli articoli 67 e 68 del Codice, invece, disciplinano in modo dettagliato come operano consorzi e raggruppamenti nelle gare pubbliche, soprattutto sul tema dei requisiti e delle responsabilità.

Partiamo dai consorzi stabili, menzionati al comma 2 dell'art.65. Per servizi e forniture, i requisiti tecnico-economici possono essere sommati tra consorzio e consorziate. Nei lavori, invece, cambia lo schema: se il consorzio esegue con la propria struttura, può cumulare i requisiti; se indica in gara le imprese esecutrici, saranno queste a dover possedere e dimostrare i requisiti necessari (eventualmente tramite avvalimento).

Attenzione: quando un consorzio stabile esegue tramite consorziate indicate in gara, non si tratta di subappalto. Resta però la responsabilità solidale verso la stazione appaltante. Inoltre, in sede di offerta va sempre indicato per quali imprese il consorzio concorre. La partecipazione “doppia” della stessa impresa (ad esempio sia come singola sia tramite consorzio) può portare all’esclusione, salvo dimostrazione che non vi sia stato condizionamento della gara.

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei (RTI) e i consorzi ordinari (art. 68), possono partecipare anche se non ancora formalmente costituiti: basta l’impegno a conferire mandato collettivo speciale al mandatario in caso di aggiudicazione. Ogni componente deve dichiarare quale parte del lavoro o servizio eseguirà e possedere i requisiti per quella specifica prestazione.

La regola generale è autonomia organizzativa dei partecipanti, oltre che responsabilità solidale verso la stazione appaltante. Chiaramente, non si può partecipare alla stessa gara in più forme diverse.

Come diventare operatore economico negli appalti pubblici

Diventare operatore economico non significa “iscriversi ad un albo unico”, ma possedere e dimostrare determinati requisiti per partecipare alle gare.

Prima di tutto servono i requisiti generali, spiegati agli artt. 94-95 del Codice, dove si parla di cause di esclusione dalle gare d'appalto: assenza di condanne gravi, irregolarità fiscali o contributive, gravi illeciti professionali. Sono le condizioni di affidabilità di base.

Poi ci sono i requisiti speciali, che variano in base all’oggetto dell’appalto: capacità economico-finanziaria (fatturato, referenze bancarie), capacità tecnico-professionale (esperienze pregresse, personale qualificato, attrezzature). Nei lavori pubblici è fondamentale l’attestazione SOA, obbligatoria per importi superiori a 150.000 euro, che certifica la qualificazione per categorie e classifiche di opere.

Per i servizi di architettura e ingegneria (art. 66) contano iscrizione agli albi professionali, esperienza documentata e requisiti minimi indicati nell’allegato II.12.

Dal punto di vista operativo, oggi la partecipazione passa attraverso piattaforme digitali di e-procurement e la registrazione alla Banca Dati ANAC per la verifica dei requisiti.

Di conseguenza, serve struttura organizzativa, solidità economica, competenze tecniche dimostrabili e piena regolarità amministrativa. Non è un percorso semplice, ma neppure inaccessibile: è una questione di preparazione e di strategia.

Approfondimenti:

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