Gare Appalti Pubblici: quando le procedure sono illegittime

Le Gare Appalti Pubblici rappresentano lo strumento attraverso cui le amministrazioni individuano operatori economici in grado di realizzare opere, forniture e servizi di interesse collettivo. Chi opera nel settore conosce bene logiche, passaggi e responsabilità di queste procedure, e sa altrettanto bene quanto la trasformazione digitale abbia inciso sul loro funzionamento. Oggi la gestione telematica offre portali dedicati, piattaforme certificate e flussi standardizzati che hanno ridotto tempi morti, reso più trasparenti le operazioni e facilitato il monitoraggio delle varie fasi, dal caricamento della documentazione alla pubblicazione degli esiti.
Questa evoluzione, tuttavia, non elimina del tutto criticità e possibilità di irregolarità. Proprio perché i processi sono più rapidi e strutturati, ogni passaggio richiede competenze specifiche, un aggiornamento costante e una conoscenza chiara del nuovo Codice Appalti. Avere padronanza del quadro normativo e delle modalità operative è ormai fondamentale tanto per gli uffici tecnici della PA, quanto per le imprese che partecipano alle procedure.
In questo senso, ricordiamo i percorsi proposti da Dirextra Alta Formazione: il Corso Ufficio Gare d’Appalto Lavori Pubblici, il Corso Gare d’Appalto e il Corso “La Gara Digitale”. Programmi progettati per offrire una preparazione solida, aggiornata e immediatamente applicabile nelle attività quotidiane degli addetti e dei professionisti del settore.
Esclusione alle Gare Appalti Pubblici
L’importanza di ricevere un’ottima preparazione per quanto concerne le procedure delle aggiudicazioni di Gara deriva dal fatto che, se non vengono rispettati tutti i requisiti, gli operatori economici possono essere esclusi dalla procedura, anche in modo automatico.
Nel precedente Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016) i motivi di esclusione erano riassunti in un unico articolo, generando numerosi dubbi e la nascita di contenziosi nel corso degli anni. Con il nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023) e relativi Decreti correttivi, l’argomento è stato ampliato e sviscerato in 5 diversi articoli, al Capo II del Titolo IV del Decreto, per fornire maggiori chiarimenti in merito.
Più nel dettaglio, essi sono:
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Art. 94: Cause di esclusione automatica
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Art. 95: Cause di esclusione non automatica
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Art. 96: Disciplina dell’esclusione
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Art. 97: Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti
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Art. 98: Illecito professionale grave
Nei prossimi paragrafi vedremo nel dettaglio gli scenari descritti dalla normativa.
Quali sono le cause di esclusione automatica?
L’articolo 94 individua le condizioni che comportano l’esclusione immediata di un operatore economico dalle Gare Appalti Pubblici. Si tratta di situazioni gravi, legate principalmente a condanne definitive per reati che incidono sulla credibilità, sulla trasparenza e sull’affidabilità dell’impresa.
Rientrano tra queste i delitti di criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, contrabbando, reati ambientali connessi ad attività criminali, oltre ai reati contro la Pubblica Amministrazione, come corruzione, concussione, induzione indebita, turbativa d’asta e traffico di influenze illecite. Sono incluse anche le falsità contabili, le frodi ai danni delle istituzioni europee, i reati a finalità terroristica, il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, lo sfruttamento del lavoro minorile e ogni altro reato che comporti l’incapacità di contrattare con la PA.
L’esclusione opera anche quando emergono cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa secondo il Codice Antimafia. Le verifiche non riguardano solo l’impresa nel suo complesso, ma anche figure chiave: titolari, direttori tecnici, amministratori, soci rilevanti, componenti degli organi di controllo e amministratori di eventuali società collegate.
Sono inoltre esclusi gli operatori colpiti da sanzioni interdittive, quelli che non presentano la documentazione sulla normativa per il collocamento mirato, le imprese coinvolte in procedure concorsuali non sanate, e gli operatori iscritti nel casellario ANAC per false dichiarazioni. Rientrano tra le cause automatiche anche violazioni gravi e definitive in materia fiscale o contributiva.
Quali sono le cause di esclusione non automatica?
L’articolo 95, invece, elenca le situazioni in cui la stazione appaltante può escludere un operatore economico, a seguito di una valutazione discrezionale basata su elementi reali e documentabili. A differenza dell’articolo 94, non si tratta di ipotesi automatiche, ma di condizioni che richiedono un accertamento puntuale da parte dell’amministrazione.
Tra queste rientrano le gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, diritti sociali e obblighi contrattuali: violazioni che, se confermate con mezzi adeguati, fanno venire meno l’affidabilità dell’impresa. Viene escluso anche l’operatore che si trova in una situazione di conflitto di interesse non risolvibile oppure quello che, avendo partecipato alla preparazione della Gara, genera una distorsione della concorrenza non superabile con misure meno invasive.
Un’altra ipotesi riguarda la presenza di indizi che facciano pensare a offerte riconducibili a un unico centro decisionale, indice di possibili accordi collusivi. Allo stesso modo, l’operatore può essere escluso se ha commesso un illecito professionale grave, tale da mettere in dubbio integrità e affidabilità: l’articolo 98 elenca in modo tassativo queste condotte e le modalità con cui dimostrarle.
La stazione appaltante può inoltre intervenire in presenza di gravi violazioni non definitive in materia fiscale o contributiva, valutandone la rilevanza in rapporto al valore dell’appalto. Non vi è esclusione, invece, quando il debito è stato estinto, saldato o compensato prima della scadenza dell’offerta. Infine, nei casi richiamati dall’articolo 98, lettera h), l’esclusione non si applica se il reato è stato depenalizzato, estinto, riabilitato o revocato.
Gare Appalti Pubblici: disciplina delle esclusioni e raggruppamenti
Per quanto riguarda gli articoli 96 e 97, delineano il funzionamento concreto dell’esclusione dalle Gare d’Appalto, indicando quando la stazione appaltante può o deve intervenire e come l’operatore economico può dimostrare la propria affidabilità. L’articolo 96 stabilisce che l’esclusione può avvenire in qualsiasi momento della procedura se emergono situazioni riconducibili agli articoli 94 o 95. Tuttavia, l’impresa non è automaticamente esclusa quando riesce a dimostrare di aver adottato misure correttive idonee: risarcimento dei danni, collaborazione con le autorità, interventi organizzativi e tecnici per prevenire ulteriori violazioni. Questo meccanismo, noto come self-cleaning, permette all’operatore di rimanere in Gara se le azioni sono adeguate e tempestive. La stazione appaltante può però ritenere insufficienti tali misure e motivare l’esclusione.
Il Decreto stabilisce anche i limiti temporali degli effetti escludenti, variabili in base alla gravità dei fatti, e disciplina l’obbligo di comunicazione degli operatori: omissioni e false dichiarazioni non costituiscono automaticamente causa di esclusione, ma possono incidere sulla valutazione di affidabilità e condurre all’iscrizione nel casellario ANAC.
L’articolo 97 si applica invece ai raggruppamenti temporanei, ai consorzi ordinari e ad alcune tipologie di consorzi stabili. Il principio centrale è la tutela della continuità della Gara: il raggruppamento non viene escluso se uno dei partecipanti incorre in una causa di esclusione, a condizione che sia sostituito o estromesso senza alterare in modo sostanziale l’offerta. Anche in questo caso, la stazione appaltante valuta la tempestività e l’adeguatezza delle misure adottate prima di procedere con l’esclusione complessiva.
Il Grave Illecito Professionale come causa di esclusione
Il grave illecito professionale rappresenta una delle valutazioni più delicate nel processo di selezione degli operatori economici. L’esclusione scatta solo quando la condotta è riferibile all’offerente (salvo le eccezioni previste per i soggetti di cui all’articolo 94) e quando la stazione appaltante accerta tre elementi: la presenza di fatti idonei a integrare l’illecito, la loro effettiva incidenza sull’affidabilità dell’impresa e la disponibilità di mezzi di prova adeguati.
Il Decreto elenca in modo puntuale le situazioni che possono far emergere l’illecito e sono: sanzioni dell’Autorità Garante della Concorrenza, tentativi di influenzare la procedura di Gara, informazioni false, gravi carenze nell’esecuzione di contratti precedenti, inadempimenti verso i subappaltatori, violazioni del divieto di intestazione fiduciaria e la mancata denuncia di specifici reati estorsivi o corruttivi. Sono, inoltre, rilevanti alcuni reati contestati o accertati, che spaziano dall’abusivo esercizio di professione alla bancarotta, dai reati tributari ai delitti societari, fino alle violazioni urbanistiche legate ai lavori pubblici.
La valutazione non è automatica, in quanto la stazione appaltante deve considerare la gravità del fatto, il tempo trascorso e le eventuali modifiche organizzative introdotte dall’impresa. I mezzi di prova, ovvero provvedimenti sanzionatori, atti giudiziari, sentenze o misure cautelari, devono essere analizzati in modo motivato, verificando se incidono realmente sull’integrità dell’operatore. L’esclusione può essere disposta solo quando tutte le condizioni risultano pienamente soddisfatte.
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