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Differenza tra Affidamento Diretto e Procedura Negoziata

Differenza tra Affidamento Diretto e Procedura Negoziata

In un articolo precedente abbiamo affrontato i casi in cui le procedure di gara sono illegittime e, in un altro, abbiamo analizzato chi sono gli operatori economici nel nuovo Codice Appalti. Oggi ci occupiamo invece di una distinzione che chi lavora in un ufficio gare incontra ogni giorno: quella tra affidamento diretto e procedura negoziata.

Sono due strumenti che il D.Lgs. 36/2023 colloca entrambi nella Parte I del Libro II — articoli 48-55, dedicati ai contratti sottosoglia — ma che rispondono a logiche giuridiche e operative profondamente diverse: l'uno derogatorio e non procedimentale, l'altro comparativo e selettivo. Confonderli, nella pratica quotidiana, è facile. Sbagliare il perimetro tra i due, però, può avere conseguenze pesanti: contenziosi davanti al TAR, segnalazioni ANAC e — nei casi più gravi — la contestazione del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 353-bis c.p. Le pronunce del TAR Lombardia n. 1778/2024 e del TAR Calabria n. 848/2024, arrivate a conclusioni parzialmente divergenti, hanno reso il tema ancora più attuale.

Di seguito vediamo come funziona l'affidamento diretto sotto il vigente Codice, come si configura la procedura negoziata sottosoglia e — soprattutto — dove corre il confine tra i due istituti, con particolare attenzione ai casi in cui la "procedimentalizzazione" dell'affidamento diretto rischia di trasformarlo in una gara mascherata.

Affidamento Diretto: cos'è e quando si applica

L'affidamento diretto è disciplinato dall'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice Appalti, integrato dal Correttivo (D.Lgs. 209/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025). Consente alla stazione appaltante di individuare direttamente l'operatore economico, senza confronto competitivo, entro precise soglie economiche:

  • 140.000 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura;
  • 150.000 euro per i lavori.

Dal punto di vista qualificatorio, l'affidamento diretto non è una procedura di gara in senso tecnico. La Relazione illustrativa al Codice è esplicita sul punto: si tratta di una modalità derogatoria, fondata sulla responsabilità del RUP e sull'accertamento delle competenze del contraente. Un inquadramento che ha conseguenze precise sul regime applicabile, a partire dagli obblighi motivazionali.

L'art. 17, comma 2 richiede che la decisione di contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, insieme alle ragioni della scelta e ai requisiti di carattere generale e — se necessari — di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. La motivazione, quindi, non è un adempimento rituale ma una garanzia sostanziale di legalità, ancorata al principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice.

Un aspetto che spesso genera confusione riguarda la possibilità, per la stazione appaltante, di consultare più operatori economici anche nell'ambito di un affidamento diretto. L'art. 3 dell'Allegato I.1 lo consente espressamente: questa facoltà rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e non altera la natura dell'istituto. È un passaggio decisivo, perché è proprio qui che si innesta il nodo della procedimentalizzazione affrontato più avanti.

Procedura Negoziata sottosoglia: soglie e operatori da invitare

La procedura negoziata senza bando è disciplinata dall'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice, con un meccanismo articolato per fasce di importo:

  • almeno 5 operatori per lavori compresi tra 150.000 euro e 1 milione;
  • almeno 10 operatori per lavori da 1 milione fino alle soglie europee;
  • almeno 5 operatori per servizi e forniture sopra i 140.000 euro e fino alle soglie europee.

A differenza dell'affidamento diretto, la procedura negoziata è una vera procedura di gara: ha carattere comparativo, richiede un'indagine di mercato o il ricorso a elenchi di operatori, e impone l'applicazione dei criteri di aggiudicazione previsti dall'art. 108, fondati sull'offerta economicamente più vantaggiosa o, nei casi ammessi, sul prezzo più basso con eventuale esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54.

Un tratto caratteristico della procedura negoziata sottosoglia è il rapporto con il principio di rotazione. L'art. 49, comma 5 deroga al divieto di invito del contraente uscente quando l'indagine di mercato sia stata condotta senza porre limiti al numero di operatori in possesso dei requisiti richiesti. È una deroga che risponde a una logica di apertura del mercato, ma che va maneggiata con cautela: l'inviolabilità del principio di rotazione resta il criterio-guida, e la sua disapplicazione richiede condizioni sostanziali, non soltanto formali.

Quando l'affidamento diretto rischia di diventare gara: il nodo dei preventivi

Il punto più insidioso della distinzione tra i due istituti emerge nella prassi degli uffici gare, quando l'affidamento diretto viene "procedimentalizzato" attraverso elementi tipici della gara: la richiesta di più preventivi, l'introduzione di criteri qualitativi, il sopralluogo obbligatorio, la richiesta di requisiti tecnico-professionali specifici. La domanda è inevitabile: fino a che punto questi elementi restano compatibili con la natura derogatoria dell'affidamento diretto, e quando invece configurano di fatto una procedura comparativa?

Sul punto sono intervenute due pronunce con conclusioni differenti, che vale la pena leggere insieme.

Il TAR Lombardia, sezione Milano, con la sentenza n. 1778/2024 ha ribadito che la semplice richiesta di preventivi a più operatori non trasforma l'affidamento diretto in procedura negoziata. Si tratta di una modalità di scelta del contraente che rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e che non attribuisce ai concorrenti le tutele processuali tipiche della gara.

Il TAR Calabria, sezione I, con la sentenza n. 848 del 29 maggio 2024 ha affrontato un caso in cui la stazione appaltante, dopo un primo affidamento diretto, aveva pubblicato un avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato senza limitazioni alla partecipazione. L'operatore già aggiudicatario era stato escluso in nome del principio di rotazione, ma il Collegio ha riconosciuto le sue ragioni: richiamando le Linee Guida ANAC n. 4 e il precedente TAR Lazio Roma n. 5555/2023, ha chiarito che il principio di rotazione non si applica quando il nuovo affidamento avviene tramite procedure aperte al mercato, in cui la stazione appaltante non ponga limitazioni al numero di operatori. La pronuncia è interessante perché mostra come la natura sostanziale della procedura — apertura effettiva alla concorrenza — possa modificare il regime applicabile, anche in senso favorevole all'operatore inizialmente aggiudicatario.

Accanto al contenzioso amministrativo esiste un ulteriore fronte di rischio: quello penale. La Cassazione Penale, con la sentenza n. 7264/2022, ha riconosciuto la configurabilità del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) anche nelle ipotesi di affidamento diretto, quando il procedimento assuma in concreto i connotati di una gara sostanziale. È un principio che impone agli uffici gare e ai RUP la massima attenzione nel distinguere tra facoltà discrezionali legittime e automatismi procedurali che di fatto generano un confronto competitivo non dichiarato.

Come si è evoluta la Normativa negli ultimi dieci anni

L'evoluzione normativa degli ultimi dieci anni ha progressivamente chiarito i confini tra affidamento diretto e procedura negoziata. Il Codice del 2016 (D.Lgs. 50/2016) ammetteva l'affidamento diretto solo sotto i 40.000 euro, riservando a tutte le altre ipotesi sottosoglia la procedura negoziata. Il decreto Sblocca Cantieri del 2019 aveva ampliato le maglie in modo frammentario, mentre i decreti Semplificazione del 2020 e 2021 avevano introdotto una disciplina emergenziale che ha segnato di fatto un ripensamento strutturale.

Il D.Lgs. 36/2023 rappresenta lo spartiacque definitivo, con soglie più alte per l'affidamento diretto, un impianto motivazionale rinnovato e il principio del risultato come criterio interpretativo trasversale. Per chi opera negli uffici gare, padroneggiare questa evoluzione non è un esercizio storico: è la base per leggere correttamente il Codice attuale e per anticipare le prossime interpretazioni giurisprudenziali.

Ufficio Gare d'Appalto: il corso Dirextra che forma i futuri professionisti del settore

Saper distinguere tra affidamento diretto e procedura negoziata è una competenza-chiave per chi si avvia alla carriera in un ufficio gare di un'impresa di costruzioni o di una stazione appaltante. Dirextra Alta Formazione ha progettato il Corso Ufficio Gare d'Appalto Lavori Pubblici proprio per rispondere a questa esigenza di specializzazione tecnico-normativa.

Il corso è pensato per giovani laureati — ingegneri civili ed edili, giuristi, economisti, laureati in scienze politiche — con età massima di 34 anni, che vogliono inserirsi negli uffici gare delle primarie imprese di costruzioni italiane operanti su grandi appalti pubblici. La formula didattica prevede lezioni in videoconferenza live, con la possibilità di rivedere le registrazioni in modalità asincrona, per coniugare qualità dell'interazione e flessibilità.

Il corpo docente è composto da ingegneri e avvocati con esperienza pluriennale nel settore delle costruzioni, che guidano i partecipanti attraverso la legislazione del nuovo Codice, il ciclo di vita della gara — dalla pubblicazione del bando al collaudo — la qualificazione SOA e l'organizzazione interna dell'ufficio gare. I moduli vengono definiti dopo un colloquio di ammissione, con un'offerta personalizzata sul profilo del candidato.

Un tratto distintivo del percorso è il collegamento diretto con il mercato del lavoro: Dirextra veicola i curriculum dei partecipanti alle aziende sponsor del corso, agevolando l'inserimento professionale al termine della formazione. L'attestato rilasciato è riconosciuto dal CPD Service di Londra (Ente N° 010655, Cert. N° A005162), uno dei principali organismi internazionali di certificazione della formazione continua.

Per chi lavora negli appalti pubblici, padroneggiare le diverse modalità di affidamento significa costruire un mestiere in cui la competenza tecnica si traduce in responsabilità operativa sul singolo procedimento. La scelta tra affidamento diretto e procedura negoziata, in concreto, dipende dall'importo, dalla natura della prestazione, dal grado di concorrenzialità del mercato di riferimento e dalla disponibilità della stazione appaltante a gestire un confronto competitivo strutturato. Un ufficio gare che sa muoversi con sicurezza tra i due istituti riduce il rischio di contenzioso, rafforza la legittimità delle proprie scelte e sostiene la fiducia degli operatori economici nel sistema degli appalti pubblici.

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