Qualificazione delle Stazioni Appaltanti: chiarimenti del MIT

La qualificazione delle stazioni appaltanti rappresenta uno dei pilastri del nuovo impianto del Codice Appalti e segna un cambio di paradigma nel modo in cui la Pubblica Amministrazione gestisce gare, affidamenti ed esecuzione dei contratti. Più che di un adempimento formale, parliamo di un vero e proprio sistema di accreditamento organizzativo e professionale, pensato per garantire che solo strutture realmente competenti possano gestire procedure complesse e rilevanti sotto il profilo economico e tecnico.
Come chiarito dall’Allegato II.4 al D.Lgs. 36/2023, la qualificazione serve ad attestare la capacità delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di operare secondo criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione e rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza amministrativa. Questo perché non tutte le amministrazioni hanno le stesse competenze, risorse e strutture organizzative, e il sistema normativo prende atto di questa realtà, introducendo un modello selettivo e strutturato.
La qualificazione riguarda sia la fase di progettazione e affidamento delle procedure, sia quella di esecuzione dei contratti, e diventa obbligatoria per affidamenti sopra determinate soglie economiche. In questo contesto si inseriscono i recenti chiarimenti del MIT, che contribuiscono a definire in modo più preciso ambito di applicazione, criteri operativi e implicazioni concrete del sistema, rendendo il tema centrale per tutte le amministrazioni coinvolte negli appalti pubblici.
Requisiti di Qualificazione delle Stazioni Appaltanti
Nel nuovo assetto normativo, le stazioni appaltanti sono oggi chiamate a rispettare un sistema strutturato di requisiti e livelli di qualificazione che incide direttamente sulla possibilità di progettare, affidare ed eseguire lavori pubblici.
Il Codice Appalti (Allegato II.4, Parte II) introduce infatti una classificazione per livelli (L1, L2, L3) legata all’importo delle gare, che determina l’operatività degli enti: dalla gestione di interventi sotto il milione di euro fino agli appalti senza limiti di importo. A questa logica quantitativa si affianca una valutazione qualitativa, basata su requisiti obbligatori e punteggi premiali.
Tra i requisiti strutturali rientrano l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), la presenza di uffici interni stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti e la disponibilità di piattaforme digitali di approvvigionamento.
La qualificazione non dipende quindi solo dal volume economico gestito, ma dall’organizzazione interna, dalle competenze presenti e dal livello di digitalizzazione dei processi.
A questi elementi si aggiunge un sistema di punteggi che valorizza l’esperienza maturata, il numero di gare svolte, l’utilizzo di strumenti digitali e la capacità operativa dell’ente nel tempo.
Il modello delineato dal Codice sposta il focus dalla semplice funzione amministrativa a una logica di struttura organizzativa competente, dove la stazione appaltante diventa un soggetto tecnico, organizzato e professionalizzato. In sostanza, si tratta di dimostrare solidità operativa, capacità gestionale e adeguatezza delle competenze interne, elementi che oggi determinano in modo diretto l’accesso ai grandi appalti pubblici e alle grandi opere strutturali.
Iscrizione e Revisione all’elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate
L’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate rappresenta oggi il vero passaggio formale che consente agli enti di operare nel sistema degli appalti pubblici secondo i nuovi criteri del Codice. Dal 1° gennaio 2024 (dal 2025 anche per la fase esecutiva), la qualificazione non è automatica: stazioni appaltanti e centrali di committenza devono presentare una domanda dedicata attraverso l’apposita sezione dell’AUSA, trasmettendo all’ANAC tutte le informazioni e i dati necessari per la verifica dei requisiti. La presentazione della domanda diventa quindi una condizione essenziale per accedere al sistema di qualificazione.
L’ANAC attribuisce il livello di qualificazione sulla base dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e delle informazioni fornite dagli enti, riservandosi la possibilità di effettuare verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni. Questo passaggio rafforza la logica di controllo sostanziale, superando l’autocertificazione formale come unico strumento di accesso.
L’iscrizione ha una durata biennale e non è definitiva: il sistema prevede infatti un meccanismo strutturato di revisione periodica della qualificazione, che obbliga le stazioni appaltanti ad aggiornare i propri dati e a dimostrare nel tempo il mantenimento dei requisiti. In questa fase possono essere valorizzati anche elementi premiali, come la collaborazione tra enti, l’aggregazione delle stazioni appaltanti e il supporto operativo a soggetti non qualificati.
Il modello costruito dal Codice configura così un sistema dinamico, basato su monitoraggio continuo, responsabilità organizzativa e tracciabilità delle competenze. La qualificazione è un processo che richiede coerenza strutturale, aggiornamento costante e solidità amministrativa nel tempo.
I chiarimenti del MIT sulla Qualificazione delle Stazioni Appaltanti
Nel corso del 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha rilasciato importanti chiarimenti interpretativi in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, contribuendo a dare certezza applicativa ad un assetto normativo che resta complesso nonostante le innovazioni introdotte dal Codice Appalti e dal Decreto Correttivo.
Una delle principali pronunce riguarda il Parere n. 3462 del 3 giugno 2025, con cui il MIT ha specificato come debba intendersi la qualificazione nel caso di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato (PPP). In questi casi, infatti, la disciplina prevede che la qualificazione non possa essere limitata a singole fasi (ad esempio progettazione), ma debba coprire in modo unitario progettazione, affidamento ed esecuzione, sia per i servizi e le forniture di importo superiore alle soglie previste, sia per i lavori oltre 500.000€; è inoltre richiesto che la stazione appaltante garantisca la presenza di personale con esperienza pluriennale nella gestione dei rischi e dei piani economici-finanziari necessari a tali procedure.
Un ulteriore chiarimento è stato fornito con il Parere n. 3808 del 19 novembre 2025, con il quale il MIT ha confermato che l’eventuale perdita o sospensione della qualificazione non incide sui contratti già affidati e in corso di esecuzione prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema (30 giugno 2025). Anche in questo caso il Ministero ha richiamato espressamente le indicazioni già diffuse dall’ANAC, ribadendo che la qualificazione riguarda soprattutto l’avvio di nuove procedure e non pregiudica la gestione ordinaria dei rapporti contrattuali già consolidati.
Questi chiarimenti contribuiscono ad un’applicazione più uniforme della normativa, riducendo incertezze interpretative e rafforzando l’orientamento operativo delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza coinvolte nei processi di qualificazione.
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