
Quando il Direttore dei Lavori non è responsabile
Quando si parla di Appalti e Contratti Pubblici una delle figure imprescindibili e intorno alla quale ruota tutta l’esecuzione delle opere è il Direttore dei Lavori. La sua responsabilità è spesso oggetto di attenzione, in quanto riguarda aspetti delicati come la corretta esecuzione dei lavori, il rispetto delle disposizioni contrattuali e delle normative vigenti, così come la gestione di eventuali non conformità riscontrate in cantiere.
Errori nella costruzione, difformità rispetto al progetto approvato o violazioni di legge possono far emergere dubbi e controversie su chi debba risponderne.
In un precedente approfondimento ci siamo concentrati sul Direttore Operativo di Cantiere, il quale opera su nomina del Direttore dei Lavori per supportarlo nello svolgimento delle sue funzioni quotidiane. È utile riprendere questo collegamento perché aiuta a comprendere come il sistema di ruoli e responsabilità in un appalto pubblico sia articolato e condiviso tra più soggetti.
In questo articolo, infatti, ci soffermeremo sul Direttore dei Lavori, analizzando i casi in cui può essere considerato responsabile e, soprattutto, quando non lo è, alla luce delle disposizioni del nuovo Codice Appalti e dei più recenti aggiornamenti normativi. L’obiettivo è offrire una panoramica chiara per tecnici, imprese e stazioni appaltanti che vogliono orientarsi con maggiore sicurezza tra i doveri e i limiti di responsabilità di questa figura chiave.
Il ruolo del Direttore dei Lavori negli Appalti Pubblici
Per comprendere il ruolo del Direttore dei Lavori all’interno degli Appalti Pubblici, dobbiamo fare riferimento al nuovo Codice Appalti, in particolare l’articolo 114 e l’allegato II.14, come per il Direttore Operativo di Cantiere, una figura strettamente connessa per responsabilità e mansioni.
In prima istanza, la stazione appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), nomina il Direttore dei Lavori prima dell’avvio della gara, scegliendolo tra soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal suddetto Decreto.
Più nel dettaglio, tale figura professionale ha tre grandi aree di responsabilità:
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Controllo tecnico: verifica che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, conformi al progetto, al capitolato e alle normative vigenti (antisismiche, sicurezza, materiali ecc.).
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Controllo contabile: cura i SAL, i libretti delle misure, la contabilità e approva le rilevazioni quantitative e qualitative delle lavorazioni.
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Controllo amministrativo: vigila sugli obblighi contrattuali e normativi dell’impresa e dei subappaltatori, segnala inadempienze al RUP, rilascia certificati (ultimazione, regolare esecuzione ecc.).
Di conseguenza, tra i suoi compiti rientrano:
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L’accettazione dei materiali in cantiere con facoltà di respingere quelli non conformi;
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La redazione e vigilanza del giornale dei lavori e delle rilevazioni su stato avanzamento lavori, approvando, modificando e annotando quanto scritto anche dai Direttori Operativi;
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La consegna e consegna parziale o urgente dei lavori, con verbali corrispondenti allo stato di fatto;
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Il possibile Coordinamento per la Sicurezza nella fase di esecuzione, se il contratto ha un importo non superiore a 1 milione di euro, non vi sono lavori complessi o rischi di interferenze (chiaramente in presenza dei requisiti specificati dal Testo Unico sulla Sicurezza); altrimenti, per questo compito viene nominata un’altra figura distinta, anche tra i Direttori Operativi.
Inoltre, come specificato dall’art. 114 del Decreto, il Direttore dei Lavori sovrintende e coordina l’Ufficio di Direzione dei Lavori, formato da esso stesso, dai Direttori Operativi e dagli Ispettori di Cantiere), delegando compiti come verifica cronoprogramma, sopralluoghi, supporto ai collaudi ecc.
Quando il Direttore dei Lavori non è responsabile: risponde la Corte di Cassazione
Non sempre al Direttore dei Lavori possono essere addebitate le responsabilità: la Cassazione, infatti, ha più volte chiarito che la responsabilità non è automatica, ma deriva da specifiche circostanze.
Ecco alcuni esempi emersi nel corso delle sentenze:
1. Non è responsabile della sicurezza se non è anche Coordinatore per la Sicurezza: Questo punto è strettamente connesso a quanto già spiegato nel paragrafo precedente. Secondo la sentenza n. 2747/2025, il Direttore dei Lavori non risponde di responsabilità in materia di sicurezza, a meno che non ricopra anche il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza. In quel caso, i doveri di vigilanza e sospensione dei lavori ricadono su di lui; altrimenti, no.
2. Decisioni prese dal committente che estromettono il Direttore dei Lavori: L’ordinanza n. 11603/2025 stabilisce che, se il committente dispensa ordini al cantiere senza coinvolgere o informare il Direttore dei Lavori (poniamo il caso di lavori imprevisti e non specificati nel computo metrico), la responsabilità ricade su di lui, non sul Direttore dei Lavori, poiché quest’ultimo è stato esautorato dal suo ruolo di controllo.
Attenzione, però, perché la vigilanza e la verifica dell’esecuzione dei lavori non è passiva, in quanto il Direttore dei Lavori ha il dovere di opporsi di fronte ai vizi del committente e segnalare le pratiche scorrette dell’appaltatore, altrimenti diventa corresponsabile dell’errato operato dell’appalto, come stabilito dalla sentenza n. 18929/2024 della Corte di Cassazione.
Queste pronunce evidenziano come la responsabilità dipenda sempre dal contenuto reale dell’incarico, non solo dalla nomina formale. È importante approfondire come il Codice Appalti recepisca tali orientamenti giurisprudenziali, definendo limiti e possibilità di deroga al suo ruolo.
Aggiornarsi sulle nuove disposizioni nei Contratti Pubblici
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