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Quanti apprendisti si possono assumere?

Quanti apprendisti si possono assumere?

L’apprendistato è una forma di contratto subordinato che consente ai giovani fino a 29 anni di ottenere una formazione direttamente sul campo, principalmente per acquisire le competenze necessarie al ruolo che si desidera ricoprire.

Con la Legge di Bilancio 2022 il limite di età è stato eliminato in favore di determinate categorie fragili di cittadini, come i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale e i disoccupati.

La domanda che però si pongono molte aziende è la stessa: quanti apprendisti si possono assumere? 

In questo articolo andremo a fornire una breve guida strategica per comprendere come funziona l’apprendistato, quali sono le sue implicazioni a livello lavorativo e come si differenzia dal tirocinio, previsto per esempio nei Master di alto livello di Dirextra Alta Formazione.

Contratto di Apprendistato: tipologie e funzionamento

Come specificato dal sito del Ministero del Lavoro, l’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che unisce occupazione e formazione. La sua finalità è favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, permettendo di acquisire competenze pratiche direttamente in azienda, affiancate da una formazione strutturata. Si tratta, quindi, di uno strumento che non solo agevola l’ingresso dei più giovani nel mercato, ma garantisce anche alle imprese la possibilità di formare figure professionali in linea con le proprie esigenze produttive.

Secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 81/2015, l’apprendistato si articola in tre principali tipologie:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni, finalizzato al conseguimento di un titolo di studio o di una specializzazione tecnica superiore.

  • Apprendistato professionalizzante, dedicato ai giovani tra i 18 e i 29 anni, pensato per apprendere un mestiere o ottenere una qualifica professionale riconosciuta.

  • Apprendistato di alta formazione e ricerca, anch’esso per giovani tra i 18 e i 29 anni, che permette di conseguire titoli universitari e post-universitari, inclusi master, dottorati e percorsi ITS, oltre che svolgere attività di ricerca o praticantato per le professioni ordinistiche.

Dal 2022 è inoltre possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori che beneficiano di ammortizzatori sociali come cassa integrazione straordinaria, indennità di mobilità o disoccupazione.

In questo modo, l’apprendistato non si limita ad essere un canale di ingresso per i giovani, ma diventa anche uno strumento di riqualificazione professionale, ampliando le opportunità sia per i lavoratori che per le aziende.

Quanti apprendisti si possono assumere secondo le nuove disposizioni?

La normativa vigente stabilisce precise regole sul numero massimo di apprendisti che un’azienda può assumere. In linea generale, un’impresa con meno di 3 dipendenti qualificati può assumere fino a 3 apprendisti. Se invece conta tra 3 e 9 dipendenti qualificati, è ammesso un apprendista ogni qualificato (rapporto 1:1). Superata la soglia dei 9 dipendenti, il limite scende a 2 apprendisti ogni 3 qualificati.

Per le imprese artigiane si applicano regole specifiche previste dall’art. 4 della Legge n. 443/1985. Ecco alcuni esempi significativi:

  • Imprese non in serie: fino a 9 apprendisti se la forza lavoro non supera i 18 dipendenti; è possibile arrivare a un totale di 22 dipendenti se quelli in più sono apprendisti (massimo 13 apprendisti).

  • Imprese in serie, ma non completamente automatizzate: fino a 5 apprendisti entro 9 dipendenti, oppure fino a 8 apprendisti entro un totale di 12.

  • Attività artigianali tradizionali o sartoriali: fino a 16 apprendisti entro 32 dipendenti, estendibili fino a 24 apprendisti se si arriva a 40 dipendenti.

  • Imprese edili artigiane: fino a 5 apprendisti con un massimo di 10 lavoratori, oppure fino a 9 apprendisti se si raggiungono 14 dipendenti.

Ricordiamo che in nessun caso il numero degli apprendisti potrà superare il totale dei dipendenti specializzati o qualificati, a meno che questi ultimi siano meno di 3. Se un’azienda supera i limiti normativi, l’apprendistato diventa irregolare: oltre al rischio di andare incontro a sanzioni economiche, gli stessi apprendisti vengono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato. 

È quindi fondamentale calcolare correttamente il numero di apprendisti, anche tenendo conto delle diverse tipologie contrattuali e dei lavoratori esclusi dal computo secondo la normativa vigente.

Contratto di Apprendistato: i vantaggi per le aziende

Uno dei motivi principali per cui il contratto di apprendistato è particolarmente apprezzato dalle imprese riguarda i benefici economici e fiscali previsti dalla normativa. 

In particolare, agli articoli 42 e 47 del Decreto menzionato in precedenza, si riconosce alle aziende un duplice vantaggio. Sul piano retributivo, i datori di lavoro possono inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per la mansione da ricoprire, oppure stabilire una retribuzione parametrata in misura percentuale e crescente in base all’anzianità di servizio. Ciò consente di ottimizzare i costi, pur garantendo al lavoratore un percorso di crescita graduale.

Dal punto di vista contributivo, l’impresa gode di un trattamento agevolato durante l’intero periodo di apprendistato, che può estendersi fino all’anno successivo all’eventuale conferma del rapporto come contratto subordinato ordinario. 

Non solo, poiché a ciò si aggiunge un ulteriore vantaggio: l’apprendista non viene conteggiato ai fini del raggiungimento dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi (ad esempio per l’applicazione di obblighi o quote di riserva), offrendo maggiore flessibilità organizzativa.

Particolare attenzione meritano poi i contratti di primo livello, destinati ai giovani che conseguono una qualifica o un diploma. Per le assunzioni stipulate nel 2022, la Legge di Bilancio ha introdotto un esonero contributivo del 100% per i primi tre anni, a beneficio delle imprese con fino a 9 addetti. Una misura significativa che, insieme alle circolari interpretative emanate dal Ministero del Lavoro (come la Circolare n. 12/2022), ha reso l’apprendistato ancora più attrattivo, garantendo uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale, pur lasciando margini di regolazione alle singole Regioni.

Apprendistato vs Tirocinio: ecco le differenze

Spesso si tende a confondere tirocinio e apprendistato, ma si tratta di strumenti giuridici e formativi profondamente diversi. L’apprendistato è un vero e proprio contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che combina attività lavorativa e formazione, ed è regolato con precisione dalla legge. Implica quindi diritti e doveri tipici del rapporto di lavoro, oltre a un percorso di crescita professionale strutturato, con agevolazioni per le imprese e prospettive di stabilizzazione per il giovane.

Il tirocinio formativo, invece, non costituisce un rapporto di lavoro ma un’esperienza temporanea che ha come obiettivo principale l’orientamento e l’acquisizione di competenze pratiche. È un periodo in cui lo studente o il neolaureato mette in pratica quanto appreso nei percorsi di studio, senza però vincoli contrattuali tipici dell’apprendistato. In questo senso il tirocinio rappresenta un ponte tra formazione e mondo del lavoro, utile per sperimentare direttamente in azienda il proprio ruolo futuro.

Proprio su questo modello si basano i quattro Master Dirextra  (Master Ingegneri e Architetti di Impresa nel settore delle costruzioni, Master Giuristi d’Impresa, Master Controllers di Impresa e Master in Gestione Internazionale del Turismo). A centinaia di ore di lezioni in aula, casi studio ed esercitazioni, segue infatti un tirocinio di 5-6 mesi in una delle imprese sponsor, selezionate da Dirextra. Al termine del percorso, è lo stesso ente formativo a veicolare i CV degli studenti presso aziende partner, facilitando l’ingresso in contesti internazionali con carriere di successo.

In questo modo, i partecipanti hanno comunque l’opportunità di arricchire il proprio profilo con un’esperienza pratica rilevante, seppur distinta dall’apprendistato.

Approfondimenti:

 

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