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Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'Edilizia: il nuovo Decreto

Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'Edilizia: il nuovo Decreto

Nel settore dell’edilizia i Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono un vincolo di conformità tecnico-ambientale da includere nella documentazione di gara e nella progettazione ogni qualvolta si affidano servizi di progettazione o lavori di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento di edifici pubblici e, più in generale, di manufatti e opere civili.

Si tratta di strumenti normativi fondamentali del Green Public Procurement (GPP), ovvero delle politiche di acquisto pubblico verde e dell’economia circolare, pensati per guidare la Pubblica Amministrazione e gli operatori economici verso soluzioni progettuali, materiali e procedurali che riducono l’impatto ambientale nel corso dell’intero ciclo di vita di un’opera, un prodotto o un servizio. Ciò che fanno è definire i requisiti ambientali obbligatori che devono essere rispettati nella progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione degli interventi edilizi nell’ambito degli appalti pubblici, promuovendo pratiche di sostenibilità, efficienza delle risorse, uso di materiali a basso impatto, riduzione dei rifiuti e attenzione all’economia circolare.  

Di recente è stato pubblicato il DM del 24 novembre 2025, che va a sostituire integralmente la precedente versione del 2022, per allinearsi al nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023) e alle più recenti esigenze normative, tecnologiche e di mercato. L’entrata in vigore è prevista per il 2 febbraio 2026, dando così tempo alle stazioni appaltanti, ai progettisti e alle imprese di adeguarsi alle nuove prescrizioni. 

In questo articolo andremo ad approfondire le principali novità previste dal Decreto.

Nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’Edilizia: quadro normativo

L’aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, attraverso il DM di cui sopra, approfondito a sua volta dall’ANCE, che fra l’altro patrocina i corsi di Dirextra Alta Formazione sugli appalti pubblici.

Nel nuovo testo si definisce in modo puntuale quando e come i CAM devono essere applicati nei contratti pubblici, specificando che i requisiti ambientali devono partire già dalla fase di progettazione e non essere rimandati alla sola esecuzione dei lavori.

Scorrendo la normativa scopriamo che vengono specificati gli ambiti di applicazione (che vedremo meglio in seguito), le disposizioni, le abrogazioni rispetto alle precedente normative e le disposizioni transitorie.

A proposito di quest'ultimo aspetto, le vecchie regole continuano ad applicarsi solo in casi ben delimitati e per un periodo limitato, superato il quale i nuovi CAM diventano automaticamente obbligatori. Sul piano operativo, l’allegato tecnico recepisce il Codice Appalti, rafforzando il ruolo della stazione appaltante e imponendo che i criteri ambientali siano esplicitamente richiamati già nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, con effetti diretti su scelte progettuali, computi economici e gestione del cantiere.

Ambito di Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi

L’articolo 1 del Decreto sui nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni, chiarendo quali procedure e quali soggetti siano tenuti al rispetto dei requisiti ambientali aggiornati, in attuazione dell’articolo 57 del Codice Appalti

In prima istanza, i CAM si applicano all’affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori relativi a interventi edilizi, ai servizi di manutenzione e all’esecuzione dei lavori, comprendendo interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento, come dettagliato nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante del decreto.

Dal punto di vista temporale, le nuove disposizioni trovano applicazione, dalla data di entrata in vigore del Decreto, alle procedure di gara per i servizi di progettazione e direzione lavori i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente, nonché alle procedure senza bando per le quali l’invito a presentare offerta sia trasmesso dopo tale data. I CAM aggiornati si applicano inoltre ai servizi di manutenzione, ai lavori e ai contratti integrati di progettazione esecutiva e lavori, quando la gara è basata su un progetto validato nel nuovo regime normativo. Rientra nell’ambito di applicazione anche la progettazione svolta internamente dalle stazioni appaltanti, qualora non ancora validata, anche se affidata con incarico precedente.

Un aspetto particolarmente rilevante, evidenziato anche dal sito dell’ANCE, riguarda l’estensione degli obblighi ai soggetti privati che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale degli oneri concessori. Il Decreto chiarisce, infatti, che i CAM si applicano anche ai lavori pubblici eseguiti da privati titolari di permesso di costruire o altro titolo abilitativo, nonché alle opere realizzate in regime di convenzione. In questo modo, vengono ricondotte all’interno del perimetro dei CAM anche opere di natura pubblica strettamente connesse a interventi edilizi di iniziativa privata, confermando un approccio esteso e coerente con il quadro normativo vigente.

Specifiche tecniche su edifici, prodotti e rifiuti

A questo punto affrontiamo le novità tecniche che incidono sulla progettazione, sui prodotti da costruzione e sulla gestione del cantiere. Ricordiamo che l’obiettivo è rendere più stringenti e coerenti i requisiti di sostenibilità ambientale nell’intero ciclo di vita delle opere pubbliche finanziate o appaltate dallo Stato e dalle amministrazioni locali, allineandoli al Codice dei Contratti Pubblici e alle più recenti normative ambientali.

Sul fronte delle specifiche tecniche progettuali, oltre agli aggiornamenti tradizionali, sono stati inseriti nuovi criteri che riguardano aspetti finora non esplicitamente disciplinati, come la progettazione di elementi costruttivi specifici (per esempio i giunti di raccordo tra serramenti e involucro) e il risanamento da degrado di umidità negli edifici esistenti. È altresì introdotto l’obbligo di adottare sistemi di risparmio idrico e reti di distribuzione duale per acqua potabile e non potabile, nonché impianti per la raccolta e il riuso delle acque meteoriche, integrando così la sostenibilità idrica nel progetto edilizio. 

Per quanto riguarda i prodotti da costruzione, i nuovi criteri ampliano le categorie di materiali soggetti a requisiti ambientali: accanto a calcestruzzi e acciaio con percentuali minime di materia riciclata, entrano in campo tubazioni in gres, rubinetteria, impianti tecnologici e vetrate isolanti certificate secondo norme specifiche. Il Decreto prevede anche obiettivi minimi di contenuto di materia recuperata nei materiali da riempimento e riconosce la possibilità di certificare prodotti riciclati al 100% attraverso schemi di tracciabilità e prassi tecniche EoW (End of Waste). 

Significative sono anche le novità relative alla gestione ambientale del cantiere: ai progettisti è richiesto di predisporre documenti specifici per la tracciabilità e il recupero dei rifiuti di costruzione e demolizione, mentre le imprese devono redigere piani di gestione dei rifiuti aggiornati, con l’obiettivo di garantire il recupero di almeno il 70% dei materiali prodotti in cantiere

Infine, il decreto introduce criteri più dettagliati per il personale di cantiere, imponendo alle imprese l’impegno a impiegare figure adeguatamente formate su procedure di riduzione degli impatti ambientali e gestione sostenibile delle attività operative, con verifiche documentali all’ingresso in cantiere. A tal proposito, segnaliamo il corso intensivo Cantiere Zero di Dirextra, per rendere i progetti più ecologici.

Approfondimenti:

 

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