Fonti di energia rinnovabili: i modelli PAS e AU

Le fonti di energia rinnovabili sono ormai prassi nelle costruzioni, siano esse pubbliche o private, che da una parte consentono di aderire alle direttive UE in relazione al minor impatto ambientale degli edifici, mentre dall’altra proiettano verso il futuro, con un risparmio considerevole sulle utenze.
Poiché si tratta ancora di materia nuova nel settore, per diversi anni la legislazione che ne regolava l’impiego è stata piuttosto frammentata, andando ad alimentare dubbi e controversie, sfociate poi nell’unificazione delle normative nel Testo Unico Rinnovabili, in linea con la normativa REPowerEU.
È proprio in questo frangente che entrano in gioco diversi regimi autorizzativi, tra cui la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e l’Autorizzazione Unica (AU), che si affiancano all’attività libera.
Bisogna anche tener presente che lo stesso Testo Unico Rinnovabili ha subito degli aggiornamenti recenti, sia con la nuova Legge di Bilancio, sia con il D.Lgs. 178/2025. In questo articolo faremo chiarezza sull’argomento, ponendo l’accento sulle novità e sui tipi di autorizzazioni.
Testo Unico Rinnovabili: ecco cosa prevede
Il Testo Unico sulle Fonti Rinnovabili (formalmente D.Lgs. 190/2024) rappresenta il primo tentativo organico di riordinare in un unico testo la disciplina amministrativa per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), superando la precedente frammentazione normativa. Entrato in vigore il 30 dicembre 2024, il Decreto ha l’obiettivo di semplificare e razionalizzare le procedure autorizzative per l’installazione, la modifica, il potenziamento e l’esercizio degli impianti FER, in attuazione della legge delega del 2022 e in coerenza con gli impegni europei sulla transizione energetica e con la Direttiva RepowerEU che spinge gli Stati membri ad accelerare lo sviluppo di fonti rinnovabili e sistemi più veloci e digitalizzati per le autorizzazioni.
Il Testo Unico disciplina tre principali regimi amministrativi (attività libera, procedura PAS e Autorizzazione Unica) in funzione delle dimensioni e della potenza degli impianti, con l’intento di ridurre gli oneri burocratici e introdurre termini certi per i procedimenti.
A livello territoriale, invece, il Decreto prevede che Regioni ed enti locali recepiscano gli obiettivi nazionali sulle rinnovabili e li traducano in piani e strumenti regionali coerenti con i target al 2030, contribuendo ad una distribuzione equilibrata delle nuove capacità produttive sul territorio.
Un altro pilastro del regime normativo è l'istituzione di zone di accelerazione: aree definite in cui l’installazione di impianti FER non comporta impatti ambientali significativi, così da favorire procedure più snelle e rapide.
La piattaforma SUER (Sportello Unico per l’Energia Rinnovabile) diventa il canale digitale unico per la presentazione delle istanze e della documentazione relativa alle autorizzazioni FER, con l’obiettivo di semplificare, digitalizzare e rendere trasparente l’intero iter amministrativo su scala nazionale.
Nei prossimi paragrafi esploreremo come il Testo Unico suddivide concretamente gli interventi FER in tre diversi tipi di autorizzazione e cosa significa, in pratica, confrontarsi con ciascuno di essi.
Fonti di energia rinnovabili: edilizia libera, PAS e AU
Come accennato in precedenza, il Decreto sulle rinnovabili individua tre principali regimi amministrativi, definiti negli Allegati A, B e C, che regolano l’installazione e la modifica degli impianti FER in base alla tipologia di intervento, alla potenza e all’impatto sul territorio. L’obiettivo è superare l’approccio “taglia unica” del passato e applicare procedure proporzionate alla complessità reale dell’opera.
Il regime più snello è quello dell’attività libera (Allegato A), che riguarda interventi di ridotto impatto, come piccoli impianti, opere di manutenzione, rifacimenti senza incremento di potenza o installazioni integrate negli edifici esistenti. In questi casi non è richiesto alcun titolo abilitativo, fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche e di sicurezza. Si tratta della risposta normativa alla necessità di rendere davvero immediata la diffusione delle rinnovabili su scala domestica e locale.
Un livello intermedio è rappresentato dalla Procedura Abilitativa Semplificata PAS (Allegato B), destinata agli impianti di dimensioni contenute o a interventi che comportano modifiche più rilevanti, ma comunque compatibili con il contesto territoriale. La PAS si fonda su una comunicazione asseverata e su tempi certi, riducendo drasticamente il numero di passaggi amministrativi rispetto al passato.
Il regime più strutturato è quello dell’Autorizzazione Unica AU (Allegato C), riservato agli impianti di maggiore potenza o con impatti significativi su ambiente e territorio. In questo caso la procedura resta complessa, ma viene razionalizzata attraverso termini perentori, coordinamento tra enti e l’uso della piattaforma SUER, evitando sovrapposizioni e rallentamenti ingiustificati.
Nel complesso, i tre regimi disegnano un sistema più coerente, che punta a semplificare senza rinunciare al controllo pubblico.
Fonti di energia rinnovabili: tutti gli aggiornamenti recenti
Il quadro delineato dal Testo Unico Rinnovabili di recente è stato aggiornato, subendo ulteriori affinamenti da due interventi successivi, che ne rafforzano l’impianto operativo e chiariscono alcuni nodi applicativi.
Il primo riguarda la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), che è intervenuta sull’articolo 14 del D.Lgs. 190/2024 introducendo il comma 10-ter. La norma affronta un tema particolarmente delicato: gli impianti FER esistenti localizzati su aree di demanio civico. In questi casi, gli interventi di revisione della potenza sono ora ammessi solo previa sdemanializzazione delle aree interessate, a condizione che non vi sia incremento di consumo di suolo e che vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili. Viene inoltre chiarito il meccanismo di determinazione e corresponsione dell’indennità, che spetta al Comune titolare dei diritti di uso civico, restando fermo il rispetto delle tutele paesaggistiche e culturali.
Il secondo aggiornamento è rappresentato dal D.Lgs. 178/2025, in vigore dall’11 dicembre 2025, che introduce disposizioni integrative e correttive di ampio respiro. Il Decreto amplia il perimetro degli impianti regolati dal Testo Unico, includendo espressamente sistemi di accumulo ed elettrolizzatori, e arricchisce il sistema definitorio con nuove categorie come impianti ibridi e opere connesse.
Un punto centrale è la digitalizzazione, con il rafforzamento del ruolo della piattaforma SUER come strumento unico e interoperabile per l’intero iter autorizzativo. Sul piano dei regimi amministrativi vengono rivisti criteri, termini e allegati, introducendo nuovi obblighi ambientali, come la gestione delle acque meteoriche, e meccanismi di coordinamento e risoluzione alternativa delle controversie, pensati per ridurre tempi e contenzioso.
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