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Equo compenso: cosa dice il Codice Appalti

Equo compenso: cosa dice il Codice Appalti

Il principio dell’equo compenso è stato introdotto con la Legge n. 49/2023 con lo scopo di garantire ai professionisti, quali Avvocati, Ingegneri e Architetti, una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, soprattutto nei rapporti con soggetti economicamente forti come pubbliche amministrazioni, banche e assicurazioni. 

Questo perché si è ritenuto necessario contrastare pratiche diffuse negli anni precedenti, in cui incarichi anche complessi venivano affidati a condizioni economiche non adeguate, se non persino gratuite!

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023), il tema è tornato nuovamente al centro dell’attenzione, generando dubbi interpretativi. Nel dettaglio, l’articolo 8 del Codice, dedicato all’autonomia contrattuale della pubblica amministrazione, ha previsto la possibilità di stipulare contratti anche gratuiti, introducendo al contempo il divieto di prestazioni d’opera intellettuale gratuite salvo casi eccezionali. 

Questa apparente contraddizione ha sollevato interrogativi sulla reale applicazione dell’equo compenso negli appalti pubblici. 

Il successivo Decreto Correttivo, di cui abbiamo parlato in un precedente articolo, ha cercato di chiarire il rapporto tra le due discipline, offrendo un quadro più coerente. Comprendere come queste norme si integrano è fondamentale per i professionisti tecnici coinvolti nelle procedure di affidamento. 

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Cosa si intende per equo compenso?

Il principio di equo compenso si fonda sul criterio che il compenso deve essere adeguato alla prestazione resa e conforme ai parametri stabiliti dai decreti ministeriali di riferimento per ciascuna categoria professionale. Stiamo, dunque parlando di un vincolo che incide direttamente sulla validità degli accordi tra le parti. 

Uno degli aspetti più incisivi della Legge n. 49/2023 riguarda proprio il sistema di tutele previsto. L’articolo 3 stabilisce infatti la nullità delle clausole che prevedono compensi non equi, ovvero inferiori ai parametri ministeriali o non proporzionati all’opera svolta. La nullità opera a vantaggio del professionista e non travolge l’intero contratto, ma colpisce esclusivamente le singole pattuizioni scorrette. 

La norma va oltre e individua una serie di clausole considerate vessatorie. Tra queste rientrano, ad esempio: 

  • Il divieto per il professionista di richiedere acconti durante lo svolgimento della prestazione;

  • L’obbligo di anticipare spese a proprio carico;

  • Condizioni contrattuali che attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto al lavoro svolto;

  • La facoltà per il cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

  • La possibilità per il cliente di rifiutare la forma scritta per gli elementi essenziali dell’accordo;

  • La richiesta di prestazioni aggiuntive da eseguire gratuitamente;

  • La rinuncia al rimborso delle spese sostenute dal professionista;

  • Termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla fatturazione;

  • Meccanismi che subordinano il pagamento del compenso a condizioni non coerenti con l’attività svolta (ad esempio, al buon esito di un contratto);

  • L’obbligo per il professionista di sostenere costi per strumenti, software o servizi imposti dal cliente;

  • L’applicazione retroattiva di condizioni economiche peggiorative rispetto a incarichi già in corso.

Un ulteriore elemento di tutela è rappresentato dalla possibilità per il professionista di impugnare l’accordo e chiedere al Giudice la rideterminazione del compenso, sulla base dei parametri normativi. 

Equo compenso nel Codice Appalti: criticità e chiarimenti

Il rapporto tra equo compenso e Codice Appalti ha generato fin da subito criticità interpretative. L’articolo 8 del D. Lgs. 36/2023, infatti, da un lato riconosce l’autonomia contrattuale della pubblica amministrazione, dall’altro introduce un limite molto importante: le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere gratuite se non in casi eccezionali e adeguatamente motivati.

Questo doppio livello ha sollevato dubbi sulla corretta applicazione del principio nelle gare pubbliche, soprattutto nei servizi di ingegneria e architettura. Il rischio era quello di un utilizzo distorto della leva economica, con effetti negativi sulla qualità delle prestazioni e sulla sostenibilità delle attività professionali.

Il Decreto Correttivo (D. Lgs. 209/2024) è intervenuto per questi aspetti, rafforzando il legame con i criteri di determinazione dei corrispettivi previsti dal Codice e introducendo meccanismi più stringenti nelle procedure di affidamento. Per i contratti di importo superiore a 140.000 euro, viene privilegiato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, limitando il peso del ribasso economico.

Il 65% del compenso viene infatti fissata come quota non ribassabile, mentre solo il 35% residuale può essere oggetto di offerta economica. Inoltre, sono previste verifiche sulle offerte anomale, con l’esclusione automatica di quelle non coerenti con il principio dell’equo compenso.

Anche negli affidamenti diretti sotto soglia, la possibilità di riduzione dei corrispettivi è comunque limitata entro il 20%. Il risultato è un sistema che, pur mantenendo margini di competizione, mira a evitare ribassi eccessivi e a garantire una remunerazione adeguata.

Equo compenso: i parametri di applicazione

Come anticipato, l’applicazione dell’equo compenso si basa su un sistema di parametri aggiornati periodicamente, che rappresentano il riferimento per la determinazione dei corrispettivi. La Legge n. 49/2023 stabilisce che tali parametri vengano aggiornati ogni 2 anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali, assicurando un adeguamento costante al contesto economico e professionale.

Un aspetto interessante riguarda la presunzione che gli accordi con i grandi committenti siano predisposti unilateralmente da questi ultimi. Questo rafforza la posizione del professionista, riconoscendo implicitamente uno squilibrio contrattuale che la norma intende riequilibrare.

La disciplina interviene anche sul piano deontologico: gli Ordini professionali sono chiamati a vigilare sul rispetto dell’equo compenso e possono sanzionare comportamenti non conformi, sia da parte dei committenti sia degli stessi professionisti che accettano compensi non adeguati senza le dovute cautele. Inoltre, gli stessi Ordini sono legittimati ad agire in giudizio in caso di violazioni sistematiche.

Dal punto di vista operativo, la prescrizione del diritto al compenso decorre dalla conclusione della prestazione o del rapporto, aspetto tutt’altro che secondario nella gestione degli incarichi complessi. Ciò contribuisce a definire un quadro più strutturato e tutelante.

Nel complesso, l’equo compenso possiamo considerarlo come un principio trasversale che incide sia sulla fase contrattuale sia su quella esecutiva, assumendo un ruolo importante anche nel sistema degli appalti pubblici. Un ulteriore strumento di correttezza economica, per garantire qualità, sostenibilità e trasparenza nelle prestazioni professionali.

Approfondimenti:

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